Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43836. La condanna per cessione di hashish non è motivazione sufficiente per espellere uno straniero dal Paese

La condanna per cessione di hashish non è motivazione sufficiente per espellere uno straniero dal Paese.

Sentenza 22 settembre 2017, n. 43836
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/07/2016 del TRIBUNALE di GROSSETO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS;
Il Procuratore Generale DE MASELLIS MARIELLA conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al PM presso il tribunale competente.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Grosseto condannava (OMISSIS) alla pena complessiva di anni 2 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per plurime violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, sostenendo, con il primo motivo, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ex citato articolo 73, comma 5, nel caso in esame in cui l’imputato, esercitando il commercio degli stupefacenti, aveva acquistato in almeno venti occasioni quantitativi di hashish pari a circa cento grammi, complessivamente, quindi a circa due chilogrammi.
Con il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato con riferimento al secondo motivo.
Quanto al primo motivo, ne va rilevata l’infondatezza ove si consideri che gia’ la contestazione cui aveva proceduto il PM prevedeva la fattispecie autonoma Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, comma 5, di cui il Tribunale ha riconosciuto sussistenti i presupposti.
E la sussistenza di tali presupposti risulta motivata in modo satisfattivo ed in linea con i principi consolidati di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254695).
Il secondo motivo e’ fondato.

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