Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 48951. In caso di infortunio sul lavoro, il comportamento del lavoratore che per colpa abbia contribuito al verificarsi dell’evento lesivo non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, il comportamento del lavoratore che per colpa abbia contribuito al verificarsi dell’evento lesivo non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro ove emerga che questi non abbia correttamente adottato e fatto rispettare le prescrizioni anti-infortunistiche

Sentenza 25 ottobre 2017, n. 48951
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA;
Il P.G. Dottoressa DE MASELLIS Mariella conclude per il rigetto.
Udito il difensore:
l’Avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo di accogliere i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Enna in data 25.11.2013, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), in riferimento al reato di cui all’articolo 590 cod. pen..
Al prevenuto si contesta, nelle sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) srl e come responsabile del cantiere ubicato nella contrada (OMISSIS), di avere cagionato al dipendente (OMISSIS) le lesioni gravi indicate in rubrica, per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 147, comma 1). In particolare, secondo l’assunto accusatorio, l’imputato ometteva di predisporre parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti ed ometteva altresi’ di verificare che i lavoratori addetti a lavorazioni in quota indossassero i dispositivi di protezione individuale, di talche’ (OMISSIS), che nello svolgimento delle mansioni affidategli si trovava su di una scala di legno a forbice, rovinava al suolo, riportando le fratture multiple al tronco e gli altri insulti lesivi.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall’appellante, rilevava che l’evento lesivo era riconducibile alla condotta omissiva dell’imputato, che non aveva fornito ai dipendenti i dispositivi di sicurezza necessari in concreto. La Corte distrettuale rilevava che non poteva essere accolta la tesi difensiva, volta a qualificare come abnorme la condotta del dipendente infortunato. Cio’ in quanto (OMISSIS) si era limitato a eseguire le mansioni affidategli, se pure utilizzando una scala di sua proprieta’. Il Collegio evidenziava che non vi erano dubbi sulla attribuibilita’ del reato all’imputato, posto che, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra le societa’ (OMISSIS) presenti in cantiere, (OMISSIS), nella sua qualita’ di datore di lavoro, era gravato dall’onere di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore. Il ricorso e’ affidato a quattro motivi.
L’esponente, nel contestare l’affermazione di responsabilita’ penale, con il primo motivo richiama il verbale di contravvenzione redatto dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro, nei confronti di (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., societa’ utilizzatrice del lavoratore (OMISSIS), se pure quest’ultimo fosse formalmente assunto dalla (OMISSIS) s.r.l..
La parte osserva che il cantiere ove ebbe a verificarsi il sinistro era sotto la diretta responsabilita’ della (OMISSIS) s.r.l.; e rileva che sfuggono i presupposti per ritenere che vi fosse un contratto di subappalto tra (OMISSIS) s.r.l.; per l’effetto, ritiene che (OMISSIS), se pure formalmente dipendente della (OMISSIS), deve ritenersi dipendente della (OMISSIS).
Con il secondo motivo l’esponente deduce il vizio motivazionale.
Osserva che all’imbianchino (OMISSIS) era stato affidato il compito di tinteggiare, utilizzando scale interne di accesso, le inferriate della palazzina del lotto n. 2. Considera che erroneamente la Corte di Appello afferma che il dipendente avrebbe potuto accedere ai piani superiori solo dall’esterno.
Il ricorrente rileva che (OMISSIS), al fine di ripulire una porzione del ballatoio che si era sporcata, mansione estranea dalle sue mansioni, abbandono’ il posto di lavoro, si reco’ all’esterno del cantiere, ove prelevo’ la propria scala a forbice; quindi, intraprese l’opera di pulizia di un tratto del muro esterno, anziche’ continuare a pitturare dall’interno, senza informare il responsabile del cantiere.
La parte considera che la Corte territoriale, erroneamente, ha attribuito all’imputato la mancata predisposizione di dispositivi di protezione individuale, atteso che il lavoratore non avrebbe dovuto operare in quota, ma tinteggiare dall’interno del ballatoio; e rileva che il comportamento del (OMISSIS), che si sposto’ dal luogo di lavoro per prelevare la scala a forbice personale, costituisce una abnormita’ non prevedibile.
Con il terzo motivo il ricorrente rileva che la Corte territoriale, per confermare l’affermazione di responsabilita’, introduce due nuove presunzioni, illogiche e contraddittorie. Cio’ in quanto il Collegio ritiene che l’attivita’ assegnata al (OMISSIS) non potesse che essere svolta dall’esterno; e che l’edificio fosse totalmente chiuso.
L’esponente osserva che si tratta di assunti che contraddicono il tenore del capo di imputazione e la narrazione effettuata dal teste (OMISSIS).
Con il quarto motivo il ricorrente osserva che i giudici di merito hanno riconosciuto le attenuanti generiche, in ragione del concorso colposo nella causazione del reato, da parte della vittima. Osserva che, sul punto, in sentenza si rileva che l’evento non si sarebbe verificato, in caso di osservanza agli obblighi di legge. Il deducente considera che si tratta di ragionamento conforme a quello sostenuto dalla difesa, nel rilevare l’abnormita’ della condotta del lavoratore.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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