Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 novembre 2017, n. 51905. Abnorme il provvedimento del giudice di pace che disponga l’archiviazione per particolare tenuità del procedimento per minacce a fronte dell’interesse apertamente manifestato dalla vittima a che si tenga il giudizio

Abnorme il provvedimento del giudice di pace che disponga l’archiviazione per particolare tenuità del procedimento per minacce a fronte dell’interesse apertamente manifestato dalla vittima a che si tenga il giudizio. Decisione ricorribile in Cassazione.

Sentenza 14 novembre 2017, n. 51905
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa nel procedimento c/;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS):
avverso l’ordinanza del 22/09/2016 del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere CAPUTO ANGELO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 22/09/2016, il Giudice di pace di Agrigento ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto per il reato di cui all’articolo 612 c.p., nei confronti di (OMISSIS), rilevando l’inammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa in quanto carente degli elementi di cui all’articolo 410 c.p.p..
2. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione, quale persona offesa dal reato, (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, – violazione del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34, comma 2, avendo il Giudice di pace disposto l’archiviazione del procedimento nonostante risultasse l’interesse della persona offesa alla prosecuzione dello stesso.
3. Con requisitoria in data 24/03/2016, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte Dott.ssa ZACCO F. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.

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