Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 novembre 2017, n. 51905. Abnorme il provvedimento del giudice di pace che disponga l’archiviazione per particolare tenuità del procedimento per minacce a fronte dell’interesse apertamente manifestato dalla vittima a che si tenga il giudizio

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3.1. Oltre ad implicare la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati, ossia l’esiguita’ del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l’occasionalita’ del fatto (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910), la disciplina di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34, attribuisce alla persona offesa una “facolta’ inibitoria” ricollegabile alla “valutazione del legislatore circa la natura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace, che da’ risalto peculiare alla posizione dell’offeso del reato” (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger). La finalita’ conciliativa, invero, rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000: come ha piu’ volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la “finalita’ conciliativa” “costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace” (Corte Cost., ord. n. 349 del 2004; conf. ord. n. 231 del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004), sicche’ al giudice di pace “e’ istituzionalmente assegnato il compito di “favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti” (Corte cost., ord. n. 27 del 2007; ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003), in un quadro normativo che riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti (Corte cost., ord. n. 228 del 2005). In linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi e’ la giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come al giudice di pace il legislatore affidi “una funzione conciliativa che connota l’intero rito regolato” dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000 (Sez. 5. n. 16494 del 20/04/2006, Catanzaro, rv. 234459; conf., ex plurimis, Sez. 5. n. 14070 del 24/03/2005, PM in proc. Dal Testa, rv. 231777).
3.2. Nel quadro sistematico connotato dalla “finalita’ conciliativa” cui e’ ispirata, in generale, la disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace e, con particolare riferimento alla disciplina dell’esclusione della procedibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, la facolta’ attribuita alla persona offesa di inibire il perfezionamento della fattispecie) si colloca la specifica previsione di cui all’articolo 34 cit., comma 2, in forza della quale, nel corso delle indagini preliminari, l’archiviazione del procedimento per particolare tenuita’ del fatto puo’ essere disposta “solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento”: previsione, questa, che, dunque, deve essere interpretata in quella che la relazione di accompagnamento al decreto legislativo definisce la “prospettiva vittimologica” cui e’ orientata la disciplina della causa di improcedibilita’. Viene dunque in rilievo la valenza sistematica rivestita, nella disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, dal limite legislativo al potere di archiviazione del procedimento per particolare tenuita’ del fatto: si tratta, infatti, di un limite posto a tutela dell’effettivita’ della finalita’ conciliativa dalla quale e’ permeato il sotto – sistema del procedimento penale davanti al giudice di pace.
3.3. Le considerazioni svolte rendono ragione dell’abnormita’ del decreto di archiviazione del procedimento per particolare tenuita’ del fatto adottato dal giudice di pace pur risultando un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento: si versa, infatti, in ipotesi di abnormita’ per carenza di potere in concreto, ossia, per riprendere la definizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte, di “deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite” (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni). La riconducibilita’ della previsione di cui al comma 2 dell’articolo 34 cit. alla finalita’ conciliativa propria del procedimento penale davanti al giudice di pace e, in particolare, all’esigenza sistematica di salvaguardare l’effettivita’ della facolta’ inibitoria riconosciuta alla persona offesa nella disciplina della causa di improcedibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, rende ragione della radicale diversita’, rispetto al modello normativo, del provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto adottato dal giudice di pace pur in presenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e, dunque, della sua abnormita’: rilievo, questo, alla luce del quale risulta del tutto inconferente la considerazione del provvedimento impugnato circa l’insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell’opposizione alla richiesta di archiviazione prescritti dall’articolo 410 c.p.p..
4. Nel caso di specie, la persona offesa, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva univocamente manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento, sicche’ il decreto impugnato e’ abnorme e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica corso.

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