Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 novembre 2017, n. 52578. Diffamazione a carico del titolare di una posizione sovraordinata

Il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignita’ umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano, piu’ che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facolta’ di critica.
Essenziale e’ quindi accertare se l’espressione pronunciata dal titolare di una posizione sovraordinata si sia limitata alla censura di una determinata condotta lavorativa o professionale del sottoposto, ovvero, pur prendendo spunto da essa, sia trasmodata in un attacco personale all’individuo, atteso che non esorbitano dall’area della liceita’ penale le contestazioni che non censurino la persona in se’ e per se’ considerata ma la condotta professionale del dipendente

Sentenza 17 novembre 2017, n. 52578
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS) parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/02/2016 del TRIBUNALE di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto;
Per la parte civile, l’avvocato (OMISSIS) chiede l’accoglimento del ricorso presentato; deposita conclusioni e nota spese;
L’avvocato (OMISSIS) per l’imputata, si associa alla richiesta del PG, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24 febbraio 2016 il Tribunale di Bari, quale giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto (OMISSIS) dal delitto di diffamazione ai danni di (OMISSIS), perche’ il fatto non costituisce reato.
All’imputata era stato contestato di aver offeso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo, nella lettera del (OMISSIS), prot. 5314, inviata al Ministero per i Beni Culturali ed alla (OMISSIS), che la parte civile aveva ritardato, eluso, omesso e ostacolato ogni sua direttiva intesa al rilancio dell’Istituto affidatole ed al benessere organizzativo dei lavoratori che vi prestano servizio, che con una vera e propria campagna denigratoria nei suoi confronti, aveva arrecato grave nocumento alla sua dignita’ personale e professionale, all’immagine dell’Istituto e agli interessi dei lavoratori, non potendo, infine, transigere sulla lentezza ed inescusabile negligenza nell’adempiere ai doveri inerenti agli Uffici Tutela, Restauro e Catalogazione da parte della persona offesa, che veniva per questi motivi, giudicata inadeguata a ricoprire incarichi di responsabilita’.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore la parte civile (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione di legge in relazione ad un’erronea applicazione dell’articolo 574 c.p.p., comma 4.
Il ricorrente ha reiterato l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37. Sul rilievo che tale norma e’ speciale rispetto al codice di rito nonche’ giustificata dalla ratio della legge istitutiva del Giudice di Pace, il ricorrente censura l’avvenuta applicazione da parte della sentenza impugnata dell’articolo 574 c.p., avendo l’imputata appellante impugnato soltanto la parte della sentenza riguardante la penale responsabilita’, senza impugnare anche in modo generico il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno.
2.2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta violazione di legge per l’erroneo riconoscimento della scriminante del diritto di critica.
Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello, nel ritenere sussistente tale scriminante, non ha contestualizzato i fatti ed non ha tenuto conto della specificita’ del rapporto di lavoro di Pubblico Impiego regolato da una legge della Stato.
In particolare, la conflittualita’ tra la Dirigente di un ufficio e i dipendenti e’ regolata e contenuta nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, mentre la lettera oggetto del capo d’imputazione non e’ prevista da tale normativa. Il dirigente puo’ inviare lette di encomio o avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, dando modo a costui di potersi difendere nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Nel caso in esame, la missiva contestata era fine a se stessa, non essendo tesa a promuovere un’azione disciplinare ma solo a lasciare una macchia nel curriculum personale della persona offesa, oltre ad essere stata scritta solo per spirito di vendetta.
Il giudice d’appello aveva, inoltre, sottovalutato la valenza della lettera del (OMISSIS) inviata dal Direttore Generale, con cui era stato espresso rammarico e ferma disapprovazione per la lettera scritta dall’imputata il cui contenuto veniva annullato in autotutela.
Il ricorrente censura la valutazione della sentenza impugnata secondo cui la lettera e’ stata contenuta nei limiti della continenza, essendo risultata invece gravemente offensiva del sig. (OMISSIS).
Il ricorrente critica, infine, la valenza attribuita dal Tribunale di Bari alla relazione ispettiva del dott. (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non e’ fondato e va pertanto rigettato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’impugnazione proposta dall’imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa non venga contestato esclusivamente la specie o l’entita’ della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Cio’ in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l’articolo 574 c.p.p., comma 4, nella parte in cui prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna. (Sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Rv. 244235; Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, Rv. 259625; Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, Rv. 264561).
2. Il secondo motivo e’ parimenti infondato.

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