Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 febbraio 2018, n. 7856. Al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non e’ necessario che la comunicazione offensiva con la pluralita’ di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi

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2.Anche il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, avendo sviluppato critiche sul pieno merito del ragionamento decisorio condotto dal Giudice di secondo grado. La deposizione della persona offesa – principale fonte di prova – e’ stata riportata ampiamente ed e’ stata ritenuta confermata da quelle dei testimoni nel senso dianzi riportato. In tal senso sono state citate le dichiarazioni di coloro che hanno riferito dei fatti per averne avuto notizia diretta, cioe’ il marito di (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS).

2.1 Il comportamento dell’imputato e’ stato correttamente giudicato diffamatorio, poiche’ nei giudizi di merito e’ emerso in modo chiaro di come costui fosse andato per il paese in cui entrambi vivevano a propalare la notizia della relazione tra lui stesso e la parte civile; i Giudici del merito hanno legittimamente ritenuto integrato il reato, anche se la diffusione della notizie offensive della reputazione era avvenuta in momenti successivi ma in ogni caso con piu’ persone.

2.2 La decisione e’,cosi’,in armonia con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non e’ necessario che la comunicazione offensiva con la pluralita’ di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purche’ sia rivolta a piu’ destinatari(Cosi’, Sez. 5, Sentenza n. 6920 del 21/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218277. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 7408 del 04/11/2010 Ud. (dep. 25/02/2011),Rv. 249599).

3. In proposito puo’ aggiungersi – per rispondere in pieno alle censure del ricorrente – che la divulgazione della relazione extraconiugale, per di piu’ corredata a comprovata anche dalla possibilita’ di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, intesa come il senso della propria dignita’ personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale. Tale tipo di relazione, infatti,appare significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalita’ dei consociati, Sez. 5, Sentenza n. 18982 del 31/01/2014 Ud. (dep. 08/05/2014), Rv. 263167, oltre che al dovere di fedelta’ derivante dal matrimonio.

3.1 Dunque le parole usate nei confronti di (OMISSIS), esplicitamente rappresentative della violazione delle regole su cui si fonda il matrimonio, hanno avuto1anche sotto questo profilo, una potenzialita’ lesiva della sua dignita’ e nella considerazione da parte della comunita’ sociale in cui la stessa risulta inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato, altresi’, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte civile per la presente fase, che sono liquidate in Euro 1500, oltre accessori di legge. Va disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in Euro 1500, oltre accessori di legge.

Dispone l’oscuramento dei dati a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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