Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42746. La Corte d’appello che riforma la sentenza di primo grado di assoluzione e condanna non è tenuta a riassumere la prova dichiarativa

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E’, dunque, la diversa valutazione dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa, strettamente connessa al canone dell’oralita’, a fondare l’obbligo di rinnovazione, non gia’, di per se’, la diversa valutazione del complessivo compendio probatorio, nella sua inalterata dimensione dimostrativa; che’, altrimenti, si imporrebbe una inutile superfetazione processuale, per l’audizione di una fonte il cui contenuto e la cui attendibilita’ sono rimasti inalterati nel corso del procedimento, anche allorquando la fallacia risieda non gia’ nel giudizio di attendibilita’, ma nel ragionamento probatorio, in quanto contraddittorio o illogico.
Conclusione, del resto, che appare riaffermata anche dalle Sezioni Unite infra richiamate, secondo cui “neppure puo’ ravvisarsi la necessita’ della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica” (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, § 10).
Non appare, al riguardo, ridondante sottolineare le differenze tra le categorie logiche dell'”interpretazione”, quale attivita’ di ricostruzione ed individuazione dei confini astratti della norma applicabile nel rapporto di interazione tra fattispecie astratta e fatto concreto, della “discrezionalita’”, relativa alla fase di ricostruzione, individuazione e/o concretizzazione dei concetti c.d. elastici della norma applicabile al caso concreto, e della “valutazione” delle prove, relativa alla fase di accertamento del fatto concreto: ebbene, nel caso in esame, l’obbligo “convenzionale” di rinnovazione non ricorre, in quanto l’affermazione di responsabilita’ penale, in riforma della precedente pronuncia assolutoria, e’ fondata innanzitutto su una interpretazione diversa, relativa alla idoneita’ offensiva del falso, e, dunque, sull’estensione applicativa della fattispecie incriminatrice, e, in parte, su una valutazione logica e complessiva dell’intero compendio probatorio, immune dalle censure di contraddittorieta’ ed illogicita’ che calamitava la pronuncia assolutoria, in ragione del ragionamento probatorio atomistico e parcellizzato.
Cio’ che non viene in rilievo, in altri termini, e’ un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ delle fonti dichiarative.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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