Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 dicembre 2017, n. 57485. Aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio

Aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio per il docente che ruba il cellulare ad un collega che lo aveva poggiato su un armadietto.

Sentenza 22 dicembre 2017, n. 57485
Data udienza 27 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Cateri – rel. Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Lui – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAZZITELLI CATERINA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PICARDI Antonietta.
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
Udito il difensore.
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa PICARDI Atonieta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissiblita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 24/10/2016, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 10/06/2015, dal Tribunale di Milano, previa concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti con la contestata aggravante, riduceva a mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa la pena, inflitta a (OMISSIS), in relazione al reato, ex articolo 624 c.p., e articolo 61 c.p., n. 11, perche’, abusando della sua qualita’ di docente, presso l'(OMISSIS), al fine di conseguire un ingiusto profitto, si appropriava del telefono cellulare, Nokia “5310 Zpress Music”, avente codice IMEI “(OMISSIS)”, sottraendolo al collega (OMISSIS), che lo aveva poggiato su un armiadetto, all’interno dei servizi igienici dell’istituto, e successivamente lo cedeva a suo padre, (OMISSIS), con l’aggravante di aver commesso il fatto, con abuso di relazioni d’ufficio, fatto commesso, in (OMISSIS).
2. (OMISSIS), a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, avverso tale sentenza, lamentando:
2.1 violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per erronea applicazione della legge penale e dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per contraddittorieta’ della motivazione, in relazione agli articolo 530 c.p.p., comma 2 e articolo 533 c.p.p., non emergendo dalla sentenza impugnata una congrua motivazione, circa la responsabilita’ dell’esponente, desunta dal tribunale da semplici indizi, di valenza non significativa, dovendosi, per l’inverso, tener conto, in senso favorevole all’imputato, delle contraddittorieta’, in cui era incorsa la parte lesa.
2.2 violazione dell’articolo 606, lettera b), codice di rito, per erronea applicazione della legge penale e dell’articolo 606, lettera e), per carenza motivazionale, in relazione all’articolo 131 bis c.p.. Una corretta interpretazione di tale norma avrebbe dovuto indurre i giudici ad applicarla, tenendo conto dell’esiguita’ del pericolo o del danno,connessi al fatto, oggetto di giudizio, assunto, peraltro, confermato, in via indiretta, dall’avvenuta concessione dell’attenuante, ex articolo 62 c.p., n. 4. 2.3 violazione dell’articolo 606, lettera e), codice di rito, per carenza motivazionale, in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante, di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, non ricorrendo alcun abuso delle relazioni d’ufficio.
2.4 vizio argomentativo, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella loro massima estensione ed in un rapporto di equivalenza, rispetto alla contestata aggravante.
2.5 violazione dell’articolo 606, lettera b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e contraddittorieta’ della motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in acquisto di cose di sospetta provenienza o in appropriazione di cose smarrite, avendo l’imputato riferito di aver acquistato il telefonino da un collega, tesi ritenuta dalla corte territoriale scarsamente credibile. Ha poi osservato il ricorrente che si sarebbe dovuto maggiormente considerare i profili di causa, legati alla valutazione dell’elemento soggettivo, da individuarsi, piuttosto, nella volonta’ di appropriarsi di un oggetto ritrovato abbandonato, secondo lo schema dell’articolo 647 c.p. e non gia’ di sottrarre un oggetto di altri, con conseguente riqualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ reiterativo, rispetto agli argomenti, gia’ trattati con i motivi d’appello ai quali la corte territoriale ha risposto in modo esauriente e congruente.

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