Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43946. Molestie e la condotta persecutoria

La condotta persecutoria va ben provata e non può essere ravvisata in semplici molestie.

Sentenza 22 settembre 2017, n. 43946
Data udienza 17 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 06/05/2016 dal Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 06/05/2016, il Tribunale di Campobasso condannava (OMISSIS) a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il reato di cui all’articolo 660 cod. pen., cosi’ riqualificato un originario addebito ex articolo 612-bis cod. pen., relativamente a condotte in ipotesi realizzate in danno di (OMISSIS). I fatti si inquadravano in un contesto di rapporti fra colleghi di lavoro: secondo l’iniziale rubrica, la persona offesa (assistente della Polizia Municipale di (OMISSIS)) aveva subito da parte del (OMISSIS) (suo superiore gerarchico) condotte rivelatrici di una morbosa ossessione dell’uomo verso di lei, in particolare dopo che ella gli aveva chiarito di non voler intraprendere con lui una relazione affettiva.
Nella motivazione della pronuncia, il giudice di merito chiariva come alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla (OMISSIS) (costituitasi parte civile) non potesse prestarsi completa fede, segnatamente laddove la donna aveva segnalato di essere rimasta vittima di atti persecutori dall’estate del 2012 fino all’agosto 2013: al contrario, risultavano acquisiti elementi di prova in ordine alla commissione di condotte di molestia, ad opera del (OMISSIS), soltanto a partire dal giugno 2013. In quell’ultimo periodo, l’imputato si era reso responsabile di passaggi reiterati ed ingiustificati sotto casa della donna, le aveva posto un bigliettino minaccioso sotto il tergicristallo dell’auto e – in occasione di un viaggio della (OMISSIS) da (OMISSIS) a (OMISSIS) – l’aveva inseguita effettuando anche manovre pericolose e ripetuti sorpassi.
2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, non appellabile in base al disposto dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, propone ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS).
2.1 Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di attendibilita’ formulato nei riguardi della (OMISSIS).
Il Tribunale, infatti, ha affermato con decisione che al racconto della querelante non poteva attribuirsi alcuna credibilita’, ne’ intrinseca ne’ estrinseca: la stessa (OMISSIS) aveva ammesso di essersi scambiata regali con il (OMISSIS), di aver ricevuto da lui dei fiori, come pure di avergli inviato messaggi sul cellulare suscettibili di “diversa interpretazione”. La realta’, confermata anche da alcuni testimoni che riferirono di frequenti appuntamenti tra i due, e’ che l’imputato e la parte civile ebbero una storia, almeno sino a dicembre 2012, poi proseguita come rapporto amicale.
A questo punto, recuperare una parziale attendibilita’ della donna quanto agli episodi piu’ recenti appare irrimediabilmente contraddittorio, tanto piu’ che i testimoni da cui dovrebbero ricavarsi dati di riscontro al suo narrato riferirono notizie generiche o apprese de relato.
2.2 Con il secondo motivo, nell’interesse dell’imputato vengono dedotti ancora vizi della motivazione della pronuncia, incorsa in evidente travisamento del fatto, come emerso dalle risultanze istruttorie.
Dalla meta’ di giugno del 2013, secondo il giudice di merito, vi sarebbe stata una rottura insanabile nei rapporti fra i due protagonisti della vicenda, ed e’ in quel periodo che l’odierno ricorrente si sarebbe reso responsabile dei fatti sopra ricordati. Tuttavia, il Tribunale avrebbe errato nella collocazione temporale di quelle condotte, atteso che:
– la (OMISSIS) non spiego’ a quando risalisse l’episodio del bigliettino apposto sul tergicristallo, ma una sua collega ( (OMISSIS), escussa come testimone) preciso’ che cio’ accadde nell’estate del 2012, mentre era impossibile che l’episodio si fosse verificato l’anno dopo perche’ ella non aveva svolto lavoro esterno nel 2013;
– l’inseguimento da (OMISSIS) a (OMISSIS) fu sicuramente anteriore al (OMISSIS), perche’ il marito della (OMISSIS) dichiaro’ di avere ricevuto “in diretta” una telefonata della donna, assai allarmata, mentre egli era a (OMISSIS) per lavoro: rientrato a (OMISSIS) due giorni dopo, il coniuge della querelante affronto’ il (OMISSIS) chiedendogli ragione di quella condotta, ma preciso’ di averlo fatto dopo avere accompagnato i figli a scuola (ergo, ad anno scolastico non ancora concluso);
– i passaggi in auto dell’imputato sotto casa della persona offesa non ebbero alcun carattere persecutorio, risolvendosi in transiti occasionali: solo un teste ( (OMISSIS), a sua volta collega della (OMISSIS)) riferi’ di dieci passaggi in una sola giornata, particolare su cui il Tribunale ha particolarmente insistito, ma il (OMISSIS) preciso’ che cio’ non era accaduto dinanzi all’abitazione della (OMISSIS), bensi’ nei luoghi dove egli e la collega stavano prestando servizio. Altri testimoni non hanno evidenziato che quei passaggi furono particolarmente frequenti, ne’ che si intensificarono dopo il (OMISSIS).
La difesa richiama, nel corpo del ricorso, gli specifici passi delle trascrizioni dei verbali di udienza dibattimentale da cui risulta il lamentato travisamento.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *