Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 novembre 2017, n. 53438. L’area destinata a sosta e parcheggio delle auto e riservata ai soli proprietari degli immobili, pur esistendo una cartellonistica che indica la natura di “proprietà privata” della zona in questione, non rientra nella nozione di “privata dimora”

Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, conseguendone pertanto che l’area destinata a sosta e parcheggio delle auto e riservata ai soli proprietari degli immobili, pur esistendo una cartellonistica che indica la natura di “proprietà privata” della zona in questione, non rientra nella nozione di “privata dimora”.

Sentenza 24 novembre 2017, n. 53438
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/08/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza;
uditi i difensori, avvocato (OMISSIS) del foro di Paola, che insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e avvocato (OMISSIS) del foro di Siena, che si associa alle richieste del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, con cui e’ stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), in ordine al reato di violazione di domicilio aggravato da violenza alla persona.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, per il tramite dei suoi difensori, articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, in quanto l’indagato non si sarebbe introdotto in una privata dimora, ma in un luogo di pertinenza condominiale aperto al pubblico, in ogni caso sarebbe stato inconsapevole di violare un domicilio, posto che il titolare dello ius excludendi non avrebbe mai espresso una volonta’ contraria alla permanenza del (OMISSIS) in quello spazio. La querela sarebbe invalida perche’ sporta dal privato e non dal condominio, proprietario dell’area.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta i medesimi vizi in ordine alla sussistenza della condotta di minaccia, in quanto l’indagato avrebbe sempre negato di aver profferito frasi minacciose all’indirizzo della persona offesa, medico del figlio gravemente malato. Contesta inoltre la sussistenza di esigenze cautelari, erroneamente desunte dalle modalita’ dei fatti, senza tenere conto della incensuratezza dell’indagato, nonche’ la scelta di una misura cautelare tanto afflittiva come e’ quella degli arresti domiciliari, quando sarebbe bastata quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito indicati.

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