Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49054. Il rispetto del principio costituzionale ed europeo del contraddittorio deve essere assicurato anche nel caso in cui il giudice procedente decida di modificare la definizione giuridica del fatto oggetto di giudizio

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Il Collegio osserva inoltre che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero ed in ossequio al divieto di reformatio in peius, la riqualificazione giuridica del fatto non comporta alcuna modifica del trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
2. Il secondo motivo di ricorso è pure inammissibile, perché reiterativo di censura di merito alla quale la sentenza impugnata ha offerto puntuale e congrua risposta laddove ha escluso la sussistenza dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione all’accertata molteplicità delle consegne di alimenti e bevande senza corrispettivo per un pluriennale periodo di tempo (p. 3).
Il Collegio osserva inoltre a tale riguardo che le prove ammesse al contraddittorio hanno avuto ad oggetto anche lo specifico tema della sussistenza dei presupposti di quell’attenuante, rientrando la valutazione dell’entità del danno patrimoniale fra gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto prevista, per entrambe le fattispecie di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, all’art. 323 bis cod. pen..
Va infine rilevato che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974). Nel caso di specie, come si è visto, l’accertata molteplicità delle consegne di alimenti e bevande senza corrispettivo per un pluriennale periodo di tempo deve ritenersi motivazione logica e congrua del giudizio della Corte territoriale circa l’inutilità degli incombenti istruttori sollecitati dalla difesa (ed evocati in ricorso in modo del tutto aspecifico anche in riferimento al diverso tema della sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., posto che la sentenza impugnata la esclude anche in considerazione del grave danno di immagine da lui provocato all’Arma dei Carabinieri e alla non occasionalità delle condotte).
3. Inammissibile, perché del tutto aspecifica, è anche la censura con la quale il ricorrente predica l’omessa motivazione circa la sua richiesta, non contenuta nell’atto di appello e che si assume verbalizzata senza alcuna ulteriore indicazione che consenta la verifica di questa Corte, di declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione limitatamente alle condotte contestate dal 2006 al 2008.
Censura oltretutto manifestamente infondata, poiché non considera che i termini massimi di prescrizione relativi al ritenuto delitto di concussione (pari a dodici anni in relazione alla pena prevista per tale fattispecie di reato anteriormente alla L. 69/2015, oltre a interruzione per tre anni ex art. 161 cod. pen. e ulteriori sospensioni nel corso del processo) non risultano trascorsi né alla data della sentenza di appello, alla quale l’inammissibilità del ricorso confina temporalmente la regolare costituzione del rapporto processuale, né a tutt’oggi, nemmeno limitatamente alle condotte contestate dal 2006 al 2008 (residuando ovviamente comunque quelle accertate fino al marzo 2010).
Sulla base delle svolte considerazioni è necessario procedere, nei sensi sopra descritti, alla riqualificazione del fatto-reato ritenuto dai giudici di merito nella fattispecie della concussione di cui all’art. 317 cod. pen., mentre il ricorso proposto nell’interesse di S.S. va dichiarato inammissibile, con condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 154 ter Disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 317 cod. pen., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 154 ter Disp. att. cod. proc. pen..

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