Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 31 agosto 2017, n. 39804. Opposizione all’archiviazione ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano”

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano” ma deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., comma 2, essendo cio’ funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, la cui inosservanza, pertanto, determina la nullita’ dell’eventuale provvedimento adottato

 

Sentenza 31 agosto 2017, n. 39804
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SPA parte offesa nel procedimento;

c/

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 06/09/2016 del GIP TRIBUNALE di PAVIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

lette le conclusioni del PG BALDI Fulvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Viene proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Pavia nel procedimento a carico di (OMISSIS), indagato in ordine al reato di tentato furto.

Il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione, formulata dal PM, per particolare tenuita’ del fatto ed ha dichiarato inammissibile l’opposizione della parte offesa, (OMISSIS) s.p.a..

2. Il ricorso, presentato dal difensore della persona offesa, deduce la violazione dell’articolo 411 c.p.p., commi 1 e 1 bis in relazione agli articoli 409, 410 e 127 c.p.p..

Si sostiene che la richiesta del PM di disporre l’archiviazione per particolare tenuita’ del fatto presuppone la sussistenza di quel fatto-reato e la sua attribuibilita’ all’indagato, sicche’ il contenuto dell’atto di opposizione della parte offesa non deve indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova ma deve essere teso a dimostrare la mancanza di uno o piu’ requisiti per l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..

In tal senso, sarebbe illegittimo il provvedimento del GIP, che ha ritenuto irrilevanti le richieste, contenute nell’atto di opposizione, di verificare se l’indagato avesse commesso fatti analoghi e di sentire dei testi al fine di appurare le modalita’ del fatto e ritenere l’esistenza di aggravanti ostative all’applicazione della causa di non punibilita’.

3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte in cui chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento dei motivi di ricorso.

4. Il difensore dell’indagato ha presentato una memoria in cui evidenzia come nell’atto di opposizione non siano indicate le indagini suppletive da svolgere, quanto piuttosto una diversa valutazione dei fatti, sicche’ correttamente il GIP l’ha ritenuta inammissibile.

Il ricorso della parte offesa prospetta anch’esso, secondo il difensore, una rivalutazione di merito incompatibile con il giudizio di legittimita’.

5. La tesi sostenuta dal ricorrente e’ fondata alla luce del principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimita’, per cui “In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non puo’ decidere “de plano” ma deve necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., comma 2, essendo cio’ funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’articolo 411 c.p.p., comma 1 bis, la cui inosservanza, pertanto, determina la nullita’ dell’eventuale provvedimento adottato” (Sez. 5,n. 26876 del 10/02/2016 Rv. 267261; Sez. 5, Sentenza n. 36857 del 07/07/2016 Rv. 268323; Sez. 6, Sentenza n. 46277 del 12/10/2016 Rv. 268269).

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia – Ufficio GIP – per quanto di competenza.

Motivazione semplificata.

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