Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 7 settembre 2017, n. 40827. Violazione di domicilio e causa di particolare tenuità del fatto

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Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di legittimita’, l’istituto della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p., pur avendo natura sostanziale, e’ disciplinato in rito come causa di improcedibilita’ ed e’ applicabile nei procedimenti pendenti in sede di legittimita’ alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, per i quali la Suprema Corte puo’ rilevare d’ufficio la sussistenza delle condizioni di applicabilita’ del nuovo istituto e disporre, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera a), l’annullamento senza rinvio perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. (Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015 – dep. 11/02/2016, P.G. in proc. Markikou, Rv. 26798901).

Si deve, pertanto, ritenere possibile il rilievo ex officio dell’ipotesi, ex articolo 131 bis c.p., anche nel presente giudizio di legittimita’, come tale prescindente dalla formulazione delle conclusioni della difesa, nel corso del secondo grado di giudizio, e dalla deduzione di motivi d’appello sul punto specifico.

Cio’ premesso, le particolari condizioni dell’imputato, descritte nella sentenza impugnata, quali particolari circostanze di miseria e di emarginazione…” e la “…considerazione dei motivi a delinquere strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno..”, escludenti una spiccata capacita’ a delinquere ed una maggiore gravita’ soggettiva, giustificano ampiamente, ad avviso del collegio, la valutazione di particolare tenuita’ del fatto, oggetto di giudizio, e l’applicazione alla fattispecie dell’articolo 131 bis c.p., con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

L’esito della controversia esime dal valutare l’ulteriore motivo di ricorso, fondato sulla prospettazione di una causa di necessita’, ex articolo 54 c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ punibile ai sensi di cui all’articolo 131 bis c.p..

Motivazione semplificata.

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