Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22979. Nel giudizio di falso e l’intervento del pubblico ministero

Nel giudizio di falso, l’intervento del pubblico ministero e’ necessario nella fase relativa all’accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell’ammissibilita’ dell’azione e della rilevanza del documento, poiche’ soltanto con l’effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all’intangibilita’ della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente e’ chiamato a tutelare, tant’e’ che, a norma dell’articolo 222 c.p.c., quando e’ proposta querela di falso in corso di causa, deve essere interpellata la parte che ha prodotto il documento, non anche le altre parti del giudizio

 

Ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22979
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1447-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

S.R.L. (OMISSIS) e (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1526/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 4/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

I FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1526 del 4/10/2013, ha, tra l’altro, dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello incidentale tardivamente proposto da (OMISSIS) nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Firenze, nel 2007, in forza di due contratti preliminari, sottoscritti in data 17/12/1998 ed in data 14/1/1999, aveva disposto, a norma dell’articolo 2932 c.c., il trasferimento in favore di (OMISSIS) di un “locale uso laboratorio oltre terreni e locali di pertinenza” ed un “terreno ad uso agricolo”.

La corte, dopo aver premesso che la (OMISSIS) si era costituita nel giudizio d’appello affermando di “avere concluso i contratti relativi agli immobili de quo in piena consapevolezza e coscienza e di avere percepito i conseguenti emolumenti”, ha rilevato che la stessa, nel corso del giudizio, a seguito della costituzione di un nuovo difensore, ha proposto querela di falso incidentale, chiedendo l’accertamento della falsita’ delle sottoscrizioni apposte sui contratti preliminari dedotti in giudizio e, quindi, il rigetto delle domande della (OMISSIS).

La corte, tuttavia, ha ritenuto che, nel caso di specie, difettassero i presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso, per mancanza di rilevanza dei documenti impugnati: la (OMISSIS), infatti, ha osservato la corte, ha proposto la querela di falso in funzione di una nuova conclusione di merito, e cioe’ il rigetto delle domande dell’attrice, proponendo, quindi, un appello incidentale che, tuttavia, in quanto proposto oltre i termini previsti dall’articolo 343 c.p.c., e’ tardivo e, quindi, inammissibile; d’altra parte, ha aggiunto la corte, la (OMISSIS) e’ priva d’interesse, non risultando soccombente rispetto alle relative conclusioni di merito.

(OMISSIS), con ricorso spedito per la notifica il 10/1/2014, ricevuto il 14 ed il 15/1/2014 e depositato il 20/1/2014, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata il 15/11/2013.

Ha resistito, con controricorso spedito per la notifica il 24/2/2014, ricevuto il 28/2/2014 da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) nonche’ dalla ricorrente (come dalla stessa ammesso nella memoria depositata il 9/6/2017) e depositato il 11/3/2014, (OMISSIS).

La ricorrente ha depositato, il 9/6/2017, una memoria.

Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dr. Lucio Capasso, ha depositato, in data 23/5/2017, le proprie motivate conclusione, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, intitolato “violazione degli articoli 70, 71, 158, 161 e 221 in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata per non avere la corte provveduto a comunicare al pubblico ministero, a prescindere dall’ammissibilita’ o meno della querela, la sua proposizione, affinche’ lo stesso potesse intervenire, in tal modo violando l’articolo 221 c.p.c., comma 3, il quale prevede che nei giudizi relativi alla proposizione della querela di falso l’intervento del pubblico ministero e’ obbligatorio, con la conseguenza che, in mancanza, il giudizio, a norma dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ nullo.

2. Il motivo e’ infondato. Nel giudizio di falso, infatti, l’intervento del pubblico ministero e’ necessario nella fase relativa all’accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell’ammissibilita’ dell’azione e della rilevanza del documento, poiche’ soltanto con l’effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all’intangibilita’ della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente e’ chiamato a tutelare, tant’e’ che, a norma dell’articolo 222 c.p.c., quando e’ proposta querela di falso in corso di causa, deve essere interpellata la parte che ha prodotto il documento, non anche le altre parti del giudizio (Cass. n. 12444/2000, in motiv.; Cass. n. 5902/2002). D’altra parte, nel caso, come quello di specie, in cui la querela di falso e’ proposta in appello, la corte, a norma dell’articolo 355 c.p.c., deve limitarsi a verificare che il documento impugnato sia rilevante per la decisione della causa, provvedendo, in caso positivo, a sospendere il giudizio ed a fissare alle parti un termine perentorio per la riassunzione dalla causa di falso davanti al tribunale: nessun altro incombente e’ richiesto, tanto meno quello di comunicare al pubblico ministero la proposizione della querela.

[……..segue pag. successiva]

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