Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22369. Pronuncia in ordine all’acquisto della proprieta’ di un bene immobile per usucapione ed imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare

la parte, in favore del quale e’ stato pronunciato l’acquisto della proprieta’ di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non puo’ agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito. Poiche’ il debitore che ha interesse all’obbligazione e’ uno solo, l’obbligazione, nei rapporti interni, non si divide

Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22369
Data udienza 22 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24795-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) notificava il decreto ingiuntivo ottenuto in data 30.3.2007 nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto il pagamento della meta’ delle spese di registrazione di una sentenza del Tribunale di Nicosia, resa tra le parti, poi riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. La (OMISSIS) sosteneva che la compensazione delle spese comprendesse anche quelle di registrazione della sentenza di prime cure.

Istruito il procedimento di opposizione, il Tribunale di Nicosia, con sentenza n. 132/08 del 26.6.2008, rigettava la domanda attorea, sostenendo la non ripetibilita’ delle spese per la registrazione della sentenza, in quanto spese successive alla definizione del giudizio su cui non poteva estendersi il potere di giudizio del giudice.

Proponeva gravame la (OMISSIS), sostenendo l’erroneita’ della decisione, intrinsecamente contraddittoria, con riferimento anche alla giurisprudenza della Cassazione citata dalla stessa sentenza impugnata che avrebbe dovuto orientare per una decisione di senso opposto, in quanto, a suo dire, le spese di registrazione dovevano comunque essere ricomprese tra quelle ripetibili.

Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Caltanisetta, con sentenza n. 26/2012 del 14.3.2012, ha, in riforma della sentenza impugnata, rigettato l’opposizione proposta e confermato, per l’effetto, il d.i. n. 44/2007, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) la pronuncia di integrale compensazione delle spese di causa, resa dal giudice, non poteva estendersi alle spese di registrazione della sentenza, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto successivo alla pronuncia stessa;

b) cio’, tuttavia, non implicava che le dette spese rimanessero a carico della parte anticipataria, in quanto non si sottraevano alla regola della solidarieta’ passiva dei contendenti, con conseguente divisione nei rapporti interni per quote uguali;

c) pertanto, ben poteva la (OMISSIS) agire in regresso per ottenere il pagamento del 50% dell’imposta di registrazione della sentenza, interamente da lei corrisposta.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di due motivi. (OMISSIS) non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la mancanza di motivazione sulla distinzione tra tassa giudiziale e tassa di registro (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per non aver la corte d’appello considerato che, “mentre la tassa fissa e’ tra le spese di lite che bisogna compensare, l’imposta di registrazione rientra tra quelle che ricadono per intero sulle parti che sono individuate dalla legge come gli unici soggetti passivi”.

1.1. Il motivo e’ infondato, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

Nella pronuncia sulle spese della lite, secondo le previsioni degli articoli 91 c.p.c. e segg., va inclusa la “tassa giudiziale” di registrazione della sentenza, la quale e’ riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia, e, quindi, trova causa immediata nella controversia, mentre resta esclusa l’imposta di registro, che risulti dovuta, in sede di registrazione della sentenza, con riguardo agli atti in essa enunciati, il cui eventuale recupero esula dalla regolamentazione delle suddette spese e postula una specifica domanda (Sez. 1, Sentenza n. 2013 del 12/03/1990; conf. Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 06/10/1999 e, di recente, Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 01/04/2014).

In particolare, poiche’ in relazione agli atti per i quali l’imposta di registro e’ dovuta l’obbligo del pagamento dell’imposta sorge direttamente dalla legge di registro e dalla stipulazione del negozio, e non dall’uso che degli atti stessi si faccia in giudizio, il soggetto che abbia provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria e’ tenuto a far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, cosi’ da provocare il contraddittorio sull’obbligo e sui limiti di tale rimborso (Sez. 2, Sentenza n. 8481 del 22/06/2000).

Nella fattispecie in esame, da un lato, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato e, dall’altro, la (OMISSIS) ha effettivamente instaurato un autonomo procedimento monitorio al fine di ottenere il rimborso della meta’ di quanto versato a titolo di imposta di registrazione.

In realta’, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, che si fonda non gia’ sull’estensione alle spese di registrazione della sentenza di integrale compensazione delle spese processuali (che, anzi, esclude; cfr. pag. 4), bensi’ sulla regola della solidarieta’ passiva dei contendenti (cfr. pag. 5). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 1 e 8 (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per non aver la corte d’appello considerato che, a parte la solidarieta’ passiva delle parti innanzi allo Stato, l’imposta di trasferimento, in un caso di riconoscimento giudiziale dell’acquisto per usucapione della proprieta’ di un immobile, grava esclusivamente sul beneficiario del trasferimento stesso (vale a dire, nel caso di specie, della (OMISSIS)).

2.1 Il motivo e’ fondato, ritenendo il Collegio di dover dare continuita’ al principio di diritto recentemente affermato da questa Corte nella sentenza n. 473/2017.

In tale occasione, ed in riferimento ad una vicenda del tutto similare a quella oggi in esame, si e’ offerto un chiaro quadro ricognitivo della normativa in materia, ricordandosi che l’articolo 8, nota 2-bis, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, mentre l’articolo 57 stesso Decreto del Presidente della Repubblica prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.

Si e’ poi specificato che nei rapporti interni tra le parti in causa, tuttavia, l’obbligazione tributaria afferente al “trasferimento” immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale e’ stato accertato l’acquisto della proprieta’ del bene: cio’ ai sensi dell’articolo 1298 c.c., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresi’ alle obbligazioni ex lege venute ad esistenza, non nell’interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido.

Nell’ipotesi considerata, nei rapporti interni, l’obbligazione tributaria – indice di capacita’ contributiva, e non mero costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia – grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio.

Ne deriva che la parte, in favore del quale e’ stato pronunciato l’acquisto della proprieta’ di un bene immobile per usucapione, che abbia provveduto a pagare l’imposta di registro afferente al trasferimento immobiliare, non puo’ agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito. Poiche’ il debitore che ha interesse all’obbligazione e’ uno solo, l’obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto, attesa la fondatezza del secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese, di merito e di legittimita’, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali dell’intero giudizio sostenute dai ricorrenti, che liquida: per il giudizio dinanzi al Tribunale, in Euro 1.900,00, per il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, in Euro 2.700,00 e quelle dinanzi alla Corte di cassazione, in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali pari al 15 % sui compensi e ad accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *