Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23566. In materia di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità

In materia di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità grava su colui che propone l’opposizione all’ordinanza d’ ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneita’ in concreto della segnaletica di cui al Decreto Ministeriale 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocita’, in modo da garantire il rispetto del limite di velocita’, in una logica ispirata non dalla volonta’ di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche’ di fluidita’ della circolazione.

Ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23566
Data udienza 7 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4410-2014 proposto da:
COMUNE ARBOREA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), del foro di Oristano;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 400/2013 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 24/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
1.- I controricorrenti sopra indicati, nonche’ gli altri intimati, con separati ricorsi tempestivamente depositati, convenivano in giudizio davanti il giudice di pace di Terralba il comune di Arborea proponendo ciascuno ricorso avverso distinti verbali di contestazione emessi dalla polizia municipale per le violazioni del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, come accertate dalle postazioni di controllo della velocita’ fissa poste su entrambi i sensi di marcia della strada provinciale numero 49 al km 7 + 900 e al km 9 + 200;
2.- Il giudice di pace di Terralba pronunciava la sentenza numero 86 del 2011, con la quale annullava tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati, condannando la pubblica amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti;
con distinti atti di citazione in appello il comune di Arborea impugnava la suddetta sentenza separatamente nei confronti di ciascuna delle controparti;
3.- il Tribunale di Oristano in funzione di giudice di appello riuniva le impugnazioni ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ. e confermava, quanto al dispositivo, la sentenza del Giudice di Pace appellata, modificandone la motivazione;
in particolare il giudice d’appello prendeva le mosse dall’articolo 142 C.d.S., comma 6, e dal Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 168 del 2002 secondo cui: sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2, comma 2, lettera a) e b), nonche’ sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) e d), del citato decreto legislativo ovvero su singoli tratti, individuati con apposito decreto prefettizio, gli organi di Polizia Stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del medesimo d.lgs.;

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *