Il mutamento della detenzione in possesso puo’ derivare da un negozio posto in essere dal detentore, sia con un terzo sia con lo stesso possessore mediato, purche’ dall’atto posto in essere con costui derivi il trasferimento del diritto corrispondente ovvero la investitura da parte dello stesso possessore mediato a mezzo della c.d. traditio brevi manu

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 1 marzo 2018, n. 4863.

Il mutamento della detenzione in possesso puo’ derivare da un negozio posto in essere dal detentore, sia con un terzo sia con lo stesso possessore mediato, purche’ dall’atto posto in essere con costui derivi il trasferimento del diritto corrispondente ovvero la investitura da parte dello stesso possessore mediato a mezzo della c.d. traditio brevi manu, che si ha quando il bene, gia’ nella disponibilita’ di un soggetto a titolo di detenzione, venga lasciato allo stesso a titolo di possesso di modo che, per effetto dell’acquisto del bene, che si trova gia’ presso l’acquirente, il possesso precario si tramuta in possesso uti dominus. Deve, dunque, essere sempre individuata una causa traditionis – vera e reale e non simulata – sia pure riconducibile ad un rapporto tra il detentore non qualificato ed il possessore per conto del quale egli detiene e pur non essendo necessaria la buona fede dell’acquirente circa l’esistenza del diritto del tradens. Nel caso di specie, il comportamento materiale (omissivo, di mancato recupero) dell’avente diritto non poteva, ovviamente, considerarsi idoneo, neppure astrattamente, a trasferire un diritto sul bene, tale da legittimare l’interversio possessionis.
L’interversio possessionis puo’ conseguire ad un’opposizione del detentore. L’opposizione del detentore deve consistere nella comunicazione effettuata al proprietario, in qualunque modo, sia mediante atto giudiziale o stragiudiziale, sia anche con altre modalita’, comunque non equivoche, dell’intento di continuare a tenere la cosa non piu’ quale mero detentore, bensi’ per conto proprio. L’opposizione deve sempre essere ritenuta necessaria: si pensi al caso di decesso del comodante, cio’ che non comporta l’automatico mutamento della detenzione in possesso in capo al comodatario che permanga nella materiale disponibilita’ della cosa nonostante la cessazione del comodato (perche’, ad esempio, abbia omesso di consegnare le chiavi: Cass. Civ. Sez. 2, 5551/05). Piuttosto, occorre che l’intenzione del soggetto che intende sostituire all’animus detinendi l’animus possidendi sia inequivoca e diretta al precedente possessore, in modo da metterlo in condizione di accorgersi del mutamento e di potersi conseguentemente opporre.

Per un maggior approfondimento sul possesso e l’interversione cliccare sull’immagine seguente

Sentenza 1 marzo 2018, n. 4863
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCALISI Antonello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14079/2013 proposto da:

(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

ISMEA ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) A RL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 542/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) con atto di citazione del 27 marzo 2001 premesso che viveva in (OMISSIS) nel territorio di (OMISSIS), in un immobile composto da cinque piccoli vani ed un bagnetto a piano terra e da tre stanze ed un bagno al primo piano per complessive mq. 150 con annesso porticato di circa 30 mq. servito da un ampio cortile pertinenziale un pollaio e annessa aia, un capannone un pozzo ed un silos; l’immobile era posseduto dagli anni quaranta cioe’ da quando i genitori provenienti dal Veneto si erano stabiliti nella zona; da oltre settant’anni ella aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni; l’immobile catastalmente distinto in (OMISSIS) dalla particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) intestato alla (OMISSIS) con sede in (OMISSIS) alla (OMISSIS) era stato utilizzato dall’istante in modo esclusivo, indisturbato ed ininterrotto da oltre trenta anni. Cio’ premesso l’attrice citava in giudizio la detta Cooperativa intestataria davanti al Tribunale di Foggia per sentire dichiarare che per effetto di usucapione ella istante era proprietaria esclusiva dell’immobile.

Nell’udienza del 8 ottobre 2001 nella dichiarata contumacia della convenuta, la parte attrice esibiva una visura ipocatastale prospettando una comproprieta’ dei beni in capo alla Cassa per la Formazione della Proprieta’ Contadina con sede in (OMISSIS) pertanto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa tale ultimo Ente.

Si costituiva l’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) che precisava di aver incorporato la Cassa per la Formazione della Proprieta’ Contadina. L’Istituto sottolineava che con atto notarile del 23 marzo 1988 aveva acquistato dalla (OMISSIS) il fondo sito in agro di (OMISSIS) per varie particelle tra cui quelle indicate nell’atto di citazione e che in apri data aveva venduto lo stesso fondo con patto di riservato dominio alla (OMISSIS), soggiungeva che, a causa dell’insolvenza della Cooperativa ed in virtu’ della clausola risolutiva espressa, aveva ottenuto giudizialmente la risoluzione del contratto di vendita, ritornando cosi’ nella piena proprieta’ del fondo. Evidenziava che l’attrice non aveva posseduto il fondo con l’intenzione di esercitare un potere corrispondete all’esercizio della proprieta’ per la presenza di un titolo diverso ed incompatibile con il diritto di proprieta’ e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Espletata la fase istruttoria anche con le prove testimoniali 1 Tribunale di Foggia con sentenza n. 16 del 2004 rigettava la domanda della Malpensa perche’ incontestata la proprieta’ dell’abitazione e del pertinenziale giardino in capo all’originario proprietario (OMISSIS) spa e da questa traslato alla societa’ ISMEA, posto che quest’ultima aveva concesso in comodato i beni di cui si dice ai genitori della (OMISSIS), comodata proseguito dall’attrice.

Avverso questa sentenza, interponeva appello (OMISSIS) censurando il malgoverno delle risultanze processuali e gli errori di diritto che avrebbe compiuto il Tribunale di Foggia. Chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata.

Si costituivano le appellate (ISMEA e (OMISSIS) arl) contestando le deduzioni dell’appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata,

La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 542 del 542 del 2012 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte di Bari anche se non vi fossero elementi presuntivi semplici per far desumere dai fatti noti il fatto ignoto della stipula dello specifico contratto di comodato tuttavia vi sarebbero sufficienti elementi noti per inferire che il potere di fatto sulla cosa come vantato dalla (OMISSIS) non fosse iniziato con atto di apprensione autonoma bensi’ a titolo derivativo connesso alle ragioni di servizio dei suoi genitori e del nucleo familiare di cui l’appellante faceva parte, che non fa acquistare il possesso ma la detenzione.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesto da (OMISSIS) erede di (OMISSIS) con ricorso affidato a sei motivi, illustrati con memoria. L’ISMEA Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ha resistito con controricorso. La (OMISSIS) arl. in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- (OMISSIS) lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che la sig.ra (OMISSIS) avrebbe affermato, per il tarmite del suo Avv., in un verbale di udienza, l’esistenza di una comproprieta’ tra la sig.ra (OMISSIS) e l’ISMEA, non tenendo conto, che una visura ipocatastale, depositato nell’udienza cui si riferirebbe la Corte distrettuale, non avrebbe potuto indicare una comproprieta’ con la sig.ra (OMISSIS) non essendo la stessa dichiarata usucapiente. Piuttosto appariva chiaro che la comproprieta’ intercorreva tra la (OMISSIS) e la Cassa odierna ISMEA.

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 252, 253 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS) ritenendo che non fossero attendibili perche’ dichiaravano di frequentare l’abitazione di tale (OMISSIS) che non era soggetto processuale, senza alcun tentativo di chiarire le proprie perplessita’ ai sensi dell’articolo 253 c.p.c..

c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe violato la normativa di cui all’articolo 356 c.p.c., non provvedendo a rinnovare la prova testimoniale gia’ avvenuta in primo grado al fine di verificare l’attendibilita’ dei testi.

d) con il quarto motivo l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Illogicita’ manifesta. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale,,nel ritenere che gli immobili fossero stati concessi in uso per ragioni di servizio ai genitori della sig.ra (OMISSIS) dalla precedente proprietaria (la societa’ (OMISSIS)), abbia interpretato erroneamente la dichiarazione testimoniale resa da (OMISSIS) e ad un tempo abbia ritenuto rispondente ad una massima di comune esperienza che agli operai della (OMISSIS) fosse concesso di occupare le abitazioni ivi esistenti di proprieta’ della stessa (OMISSIS) per un titolo personale dipendente da ragioni di servizio.

e) con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1141 cod. civ. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale; pur ritenendo che il godimento dell’immobile sia stato iniziato dai genitori della Sig.ra (OMISSIS) dipendenti dalla (OMISSIS) per “ragioni di servizio”, avrebbe dovuto tener conto che nel caso specifico era intervenuta l’interversio possessionis perche’ cessato il rapporto di lavoro tra la (OMISSIS) e i genitori della (OMISSIS) era contemporaneamente venuto meno ogni motivo perche’ il nucleo familiare dei suoi ex dipendenti continuasse a detenere ulteriormente l’immobile concesso in pendenza del rapporto di lavoro e pertanto da quel momento si concretizzava di fatto il mutamento della originaria detenzione in possesso.

f) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1146 c.c. e conseguente omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Erroneamente, secondo il ricorrente, la Corte distrettuale farebbe derivare dalla convivenza della (OMISSIS) con i propri genitori, la conseguenza che essa avrebbe ereditato non un possesso ma una detenzione per ragioni di servizio non tenendo conto pero’ che l’istituto della successione nel possesso disciplinato dall’articolo 1146 c.c., per il quale il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione non sarebbe applicabile alla diversa ipotesi di mera detenzione derivante da un rapporto personale obbligatorio. Piuttosto, l’erede il quale succede nel rapporto personale ed esercita un autonomo potere di fatto sulla cosa deve essere considerato possessore agli effetti dell’articolo 1141 c.c., senza essere pregiudicato dal titolo formatosi nei riguardi del dante causa e della carenza dell’animus possidendi in capo allo stesso.

2.a) Il primo motivo e’ infondato perche’ l’errore che avrebbe commesso la Corte distrettuale, secondo il ricorrente, integrerebbe gli estremi di un errore di valutazione non soggetto ad un sindacato di legittimita’ ne’ denunciabile come vizio di motivazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non puo’ consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Tuttavia, per quanto la sentenza afferma che “(…) sebbene non si dia confessione per dichiarazione del solo patrono, pure essa pacificamente puo’ costituire indizio contrario alla tesi del patrocinato, se confortata dalle risultanze probatorie (…), vi e’ ragione di ritenere che la valutazione espressa dalla Corte e di cui si dice, rimane ininfluente perche’ non decisiva. Piuttosto, il convincimento della Corte distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, e’ basato su altre e diverse risultanze probatorie. Con la conseguenza che anche ammettendo l’errore denunciato lo stesso non potrebbe comportare la cassazione della sentenza impugnata.

2.b). Infondato e’ anche il secondo motivo. Va qui ribadito quanto e’ affermato ripetutamente da questa Corte di Cassazione e, cioe’, che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza – nonche’ di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito. Di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un’insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Ora, nel caso in esame la Corte distrettuale ha ampiamente valutato tutti gli elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso ed ha indicato, variamente, le ragioni per le quali talune risultanze non venivano condivise.

Inconducenti sono, per altro, i rilievi del ricorrente secondo cui: a) la circostanza del “(…) come mai la frequentazione dell’abitazione di tal sig.ra (OMISSIS) consentiva alle testimoni di essere adeguatamente edotte sui fatti di causa (….) sarebbe stata facilmente chiarita se il Giudice istruttore si fosse peritato di chiederlo (…)”; b) sui capitolati di prova loro sottoposti era compito del Giudice e, non certo della parte, quello di eliminare qualsivoglia dubbio in ordine all’attendibilita’ dei testi invece di fondare su di esso il rigetto della domanda; c) “(…) la sentenza non avrebbe specificato se il Giudice o alcuna delle parti avessero effettivamente chiesto ai testi suddetti oltre che di confermare il capitolato di prova, di riferire sulle menzionate “circostanze di contorno” e su quali di esse (….)”, posto che si tratta di rilievi che non prospettano questioni di legittimita’, ma, semplicemente, questioni di merito o di valutazione dei dati processuali..

2.c).- Inammissibile perche’ generico e’ il terzo motivo.

E’, comunque, giusto il caso di chiarire che nel nostro sistema civile il Giudice di appello non ha alcun obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria e/o alla riassunzione dei testi neppure nell’ipotesi in cui effettui una diversa valutazione dei dati processuali acquisiti rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado. Tutt’al piu’ come pure e’ stato affermato da questa Corte, in altra occasione (Cass. n. 18468 del 2015), il giudice d’appello puo’ disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessita’ d’istanza di parte poiche’ il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli articoli 257 e 359 c.p.c., e’ discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attivita’ necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell'”appellatum”.

Se, poi, il ricorrente, abbia inteso censurare una valutazione di merito, sia pure sottintesa, della Corte distrettuale che non ha riscontrato la necessita’ di rinnovare la prova testimoniale esperita nel giudizio di primo grado, non ha tenuto conto, che tale valutazione non e’ soggetta ad un sindacato di legittimita’.

2.d).- Infondato e’ anche il quarto motivo.

Il ricorrente, in verita’ denuncia: a) un travisamento della dichiarazione del teste (OMISSIS), laddove ha affermato che “l’attrice abita nell’abitazione una volta occupata dai genitori operai della (OMISSIS)”, ma la stessa non avrebbe mai detto, come invece sosterrebbe la Corte di appello, “che tale abitazione fu concessa ai genitori della (OMISSIS) dalla (OMISSIS) per ragioni di servizio”; b) ad un tempo una erronea utilizzazione di massime di comune esperienza, eppero’, ritiene il Collegio che le censure avanzate dal ricorrente appaiono risolversi in una proposta di rilettura (inammissibile in questa sede) delle fonti di prova acquisite al processo; prove che, viceversa, la corte territoriale risulta aver elaborato in maniera esauriente, completa e del tutto coerente sotto il profilo logico-argomentativo. Al riguardo, occorre evidenziare come la Corte d’Appello abbia correttamente proceduto, nel corso dello svolgimento argomentativo della motivazione, ad analizzare la sostanziale inidoneita’ di ciascuno degli elementi di prova acquisiti (e del compendio probatorio nel suo complesso) a fornire una compiuta prova che (OMISSIS) avesse posseduto uti dominus il bene oggetto della controversia e ad un tempo ha ritenuto provato che il rapporto tra la (OMISSIS) e il terreno oggetto del giudizio fosse qualificabile quale detenzione non utile ad usucapire la proprieta’ del bene. Come afferma la sentenza impugnata “(….) come si vede nel ragionamento che precede non vi e’ alcuna presunzione fondata su altra presunzione come censurato dall’appellante, bensi’ una serie di indizi che producono la conoscenza di un fatto ignoto e cioe’ il titolo derivativo che fondava l’occupazione degli immobili di cui all’attrice appellante reclama l’usucapione. Tale titolo derivativo puo’ spiegare, tra l’altro la mancata reazione possessoria della (OMISSIS) ad una occupazione che l’attrice nel suo libero interrogatorio, confessa come atto autonomo di apprensione, cioe’ ad uno spoglio viziato da violenza attuato contro la volonta’ presunta del legittimo proprietario e percio’ (peraltro) inidoneo (articolo 1162 c.c.) all’usucapione. Se cosi’ e’ (e tale e’ l’opinione della Corte) mancando alla (OMISSIS) sia l’atto di apprensione autonoma originario non viziato sia il possesso quale potere di fatto corrispondente al contratto di un diritto domenicale sulla res difettando con cio’ stesso l’animus domini, deve riconoscersi che il suo potere si fonda originariamente di una detenzione per ragioni di servizio e che cessate tali ragioni la cessazione del rapporto dei suoi genitori con la (OMISSIS) prima e poi con la ISMEA essa non puo’ che vantare una detenzione senza titolo (….)”.

In verita’, il ricorrente trascura di considerare che in ogni caso e’ erroneo parcellizzare le risultanze probatorie e considerarle singolarmente decisive per il giudizio e, soprattutto, quando, ad una prova di resistenza, la decisione rimane egualmente motivata o pienamente giustificata, come nel caso in esame, anche senza la prova che si ritiene erroneamente valutata.

2.e).- Infondato e’ il quinto motivo.

Il Collegio osserva che non puo’ costituire titolo idoneo a mutare la detenzione in possesso, e pertanto non puo’ configurare la “causa proveniente dal terzo”, contemplata dall’articolo 1141 c.c., l’omesso recupero della disponibilita’ del bene detenuto a titolo precario, per ragioni di servizio, e/o la mancata restituzione del bene da parte dell’erede dei coniugi (OMISSIS). La causa proveniente da un terzo, puo’, nella ipotesi considerata, consistere in un (qualsiasi) atto di trasferimento del diritto, compresa l’ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente, idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validita’ ed efficacia dell’atto medesimo. Il mutamento della detenzione in possesso puo’ derivare da un negozio posto in essere dal detentore, sia con un terzo sia con lo stesso possessore mediato, purche’ dall’atto posto in essere con costui derivi il trasferimento del diritto corrispondente ovvero la investitura da parte dello stesso possessore mediato a mezzo della c.d. traditio brevi manu, che si ha quando il bene, gia’ nella disponibilita’ di un soggetto a titolo di detenzione, venga lasciato allo stesso a titolo di possesso (Cass. n. 2224 del 1978) di modo che, per effetto dell’acquisto del bene, che si trova gia’ presso l’acquirente, il possesso precario si tramuta in possesso uti dominus. Deve, dunque, essere sempre individuata una causa traditionis – vera e reale e non simulata – sia pure riconducibile ad un rapporto tra il detentore non qualificato ed il possessore per conto del quale egli detiene e pur non essendo necessaria la buona fede dell’acquirente circa l’esistenza del diritto del tradens (Cass. 5 dicembre 1990 n. 11691). Nel caso di specie, il comportamento materiale (omissivo, di mancato recupero) dell’avente diritto non poteva, ovviamente, considerarsi idoneo, neppure astrattamente, a trasferire un diritto sul bene, tale da legittimare l’interversio possessionis (Cass. 3 ottobre 2000 n. 13104).

2.f). – Infondato e’ infine il sesto motivo del ricorso.

Va qui osservato che la mancata restituzione del bene da parte degli eredi dei coniugi (OMISSIS), di per se fatto illecito, non integra una idonea condotta a determinare l’interversio possessionis. Piuttosto, l’interversio possessionis puo’ conseguire ad un’opposizione del detentore. L’opposizione del detentore deve consistere nella comunicazione effettuata al proprietario, in qualunque modo, sia mediante atto giudiziale o stragiudiziale, sia anche con altre modalita’, comunque non equivoche, (Cass. Civ. Sez. 2, 2599/97) dell’intento di continuare a tenere la cosa non piu’ quale mero detentore, bensi’ per conto proprio. L’opposizione deve sempre essere ritenuta necessaria: si pensi al caso di decesso del comodante (Cass. Civ. Sez. 2, 12505/93), cio’ che non comporta l’automatico mutamento della detenzione in possesso in capo al comodatario che permanga nella materiale disponibilita’ della cosa nonostante la cessazione del comodato (perche’, ad esempio, abbia omesso di consegnare le chiavi: Cass. Civ. Sez. 2, 5551/05). Piuttosto, occorre che l’intenzione del soggetto che intende sostituire all’animus detinendi l’animus possidendi sia inequivoca e diretta al precedente possessore, in modo da metterlo in condizione di accorgersi del mutamento e di potersi conseguentemente opporre (Cass. Civ. Sez, 2, 8798/03).

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono lucidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ( (OMISSIS)) a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *