La questione relativa alla mancata trascrizione di una clausola del regolamento di condominio, contenente limiti alla destinazione delle proprieta’ esclusive, ed alla conseguente inopponibilita’ di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 19 marzo 2018, n. 6769.

La questione relativa alla mancata trascrizione di una clausola del regolamento di condominio, contenente limiti alla destinazione delle proprieta’ esclusive, ed alla conseguente inopponibilita’ di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, quanto di un’eccezione in senso lato, sicche’ il suo rilievo non e’ subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie.

Sentenza 19 marzo 2018, n. 6769
Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29911/2014 proposto da:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), (OMISSIS) SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1802/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), rispettivamente proprietaria ed utilizzatrice di appartamento compreso nel Condominio (OMISSIS), hanno proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1802/2013, depositata il 17/12/2013, che ha rigettato l’appello proposto dalle societa’ ricorrenti contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lucera.
Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso ed ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c., il 19 gennaio 2018.
La Corte d’Appello di Bari ha affermato nell’impugnata sentenza che tanto la condomina (OMISSIS) s.a.s. che la comodataria (OMISSIS) s.n.c. fossero legittimate passive rispetto alla domanda del Condominio (OMISSIS), avanzata con citazione del 27 giugno 2000 e volta alla declaratoria di illegittimita’ del cambio di destinazione da abitazione ad albergo impresso all’appartamento facente parte del fabbricato, utilizzato per attivita’ di affittacamere, attivita’ vietata dall’articolo 5 del Regolamento di condominio, che impedisce gli “usi diversi da quelli di civile abitazione”. La Corte di Bari ha anche condiviso la tardivita’, gia’ ritenuta dal Tribunale, dell’eccezione di inopponibilita’ del regolamento condominiale perche’ non trascritto, qualificando tale eccezione non come mera difesa, ma come eccezione in senso stretto, intempestivamente percio’ sollevata dalle originarie convenute soltanto nella memoria di replica conclusionale.
Veniva dapprima fissata camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis c.p.c., comma 1, e le ricorrenti depositavano memoria in data 22 giugno 2017 ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
Con ordinanza del 24 agosto 2017, tuttavia, la Corte, considerata la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa alla pronuncia sull’ultimo motivo di ricorso, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall’articolo 380 bis c.p.c., comma 3.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Non e’ fondata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilita’ della planimetria allegata al ricorso, in quanto, trattandosi di documento gia’ facente parte del fascicolo di parte dei precedenti gradi del processo, non opera per esso il divieto di cui all’articolo 372 c.p.c., di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione.
2. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.a.s. e de (OMISSIS) s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1368 c.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente considerato l’attivita’ di affittacamere come “uso diverso da quello di civile abitazione”, e percio’ in contrasto col divieto contenuto nell’articolo 5 del Regolamento del Condominio (OMISSIS)
Il secondo motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’irriducibile contraddittorieta’ e l’illogicita’ manifesta della sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha ritenuto l’attivita’ di affittacamere vietata dalla disposizione regolamentare.
Il terzo motivo del ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., essendo la sentenza impugnata affetta dal vizio di ultrapetizione, in quanto ha affermato l’illegittimita’ della modifica della destinazione d’uso dell’appartamento per violazione del regolamento di condominiale, andando oltre i limiti della domanda posta dal Condominio.
Il quarto motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., sussistendo il difetto di legittimazione passiva della s.n.c. (OMISSIS), mera conduttrice dell’appartamento.
Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1138, 1350, 2643, 2659 e 2655 c.c., avendo la Corte d’Appello negato la dedotta inopponibilita’ del regolamento condominiale alle societa’ ricorrenti per l’omessa trascrizione. Si critica la sentenza impugnata per aver essa dichiarato la relativa eccezione tardiva e percio’ inammissibile, in quanto eccezione in senso stretto sollevata solo in comparsa conclusionale, mentre, a dire delle ricorrenti, si tratterebbe non di eccezione in senso proprio, ma di mera deduzione difensiva. Il Condominio controricorrente replica sul punto che comunque il regolamento contrattuale sarebbe stato richiamato nell’atto di acquisto dell’appartamento in questione.
3. L’ultimo motivo di ricorso riveste un rilievo pregiudiziale, sicche’ va esaminato in via prioritaria, rivelandosi fondato, con l’effetto di privare di rilevanza decisoria e percio’ assorbire le precedenti censure, che potranno essere, quindi, riproposte all’esame del giudice di rinvio.
Va innanzitutto confermato l’orientamento interpretativo cui e’ pervenuta questa Corte, nel senso che vada ricondotta alla categoria delle servitu’ atipiche la previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, comportante limiti alla destinazione delle proprieta’ esclusive (quale appunto risulta, nella specie, l’invocato articolo 5 del regolamento del Condominio (OMISSIS)), in modo da incidere non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino. Ne consegue che l’opponibilita’ di tali limiti ai terzi acquirenti deve essere regolata secondo le norme proprie delle servitu’ e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l’indicazione, in apposita nota distinta da quella dell’atto di acquisto (in forza della L. 27 febbraio 1985, n. 52, articolo 17, comma 3), delle specifiche clausole limitative, ex articolo 2659 c.c., comma 1, n. 2, e articolo 2665 c.c., non essendo, invece, sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale (Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21024; Cass. Sez. 2, 31/07/2014, n. 17493). None’, quindi, atto soggetto allatrascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 2645 c.c., il regolamento di condominio in se’, quanto le eventuali convenzioni costitutive di servitu’ che siano documentalmente inserite nel testo di esso. Ove si tratti di clausole limitative inserite nel regolamento predisposto dal costruttore venditore, originario unico proprietario dell’edificio, con le note di trascrizione del primo atto di acquisto di un’unita’ immobiliare ivi compresa e del vincolo reale reciproco, si determina l’opponibilita’ di quelle servitu’, menzionandovi tutte le distinte unita’ immobiliari, ovvero ciascuno dei reciproci fondi dominante e servente. All’atto dell’alienazione delle ulteriori unita’ immobiliari, il regolamento andra’ ogni volta richiamato o allegato e dovra’ eseguirsi ulteriore trascrizione per le servitu’ che man mano vengono all’esistenza, fino all’esaurimento del frazionamento della proprieta’ originariamente comune.
In assenza di trascrizione, queste disposizioni del regolamento del regolamento, che stabiliscano i limiti alla destinazione delle proprieta’ esclusive, valgono altrimenti soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d’acquisto. In mancanza, cioe’, della certezza legale della conoscenza della servitu’ da parte del terzo acquirente, derivante dalla trascrizione dell’atto costitutivo, occorre verificare la certezza reale della conoscenza di tale vincolo reciproco, certezza reale che si consegue unicamente mediante la precisa indicazione dello ius in re aliena gravante sull’immobile oggetto del contratto.

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