Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 27 dicembre 2017, n. 30941. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., la disponibilità che della cosa ha l’utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti o per la natura del rapporto ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all’utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia

Sentenza 27 dicembre 2017, n. 30941
Data udienza 12 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27196/14) proposto da:
Condominio di (OMISSIS), C.F. e P.I.: (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t. Geom. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Torino e dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in (OMISSIS), come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Condominio di (OMISSIS), C.F. e P.I.: (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma e dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del primo, giusta procura speciale posta a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
Condominio di (OMISSIS), C.F. e P.I.: (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Torino, giusta procura speciale posta in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.r.l.; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1511/2014, depositata il 06.08.2014, e notificata il 04/09/2014;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Andrea Penta;
uditi gli Avv.ti (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), per il Condominio di (OMISSIS), e (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), per il Condominio di (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilita’ di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2007 la (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) (poi divenuta (OMISSIS) s.r.l.), conduttrice in leasing di un’unita’ immobiliare interessata da infiltrazioni, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino i Condominii di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per sentirli condannare al ripristino dell’immobile danneggiato da fenomeni di infiltrazione d’acqua provenienti dal sovrastante cortile.
Con sentenza n. 3954/2012 dell’8.6.2012 il Tribunale accoglieva la domanda attorea limitatamente al Condominio di (OMISSIS), condannandolo ad eseguire una serie di opere di ripristino e di eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio di Via Volturno, sostenendone la nullita’ per contrarieta’ ad una precedente decisione e contestandone la fondatezza nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello e, in via incidentale, la condanna anche degli altri due condominii, nonche’ la revoca della propria condanna alle spese in favore di questi.

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