Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 dicembre 2017, n. 28956. Senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo

Senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 28956
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 2 dicembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS), con ricorso depositato in data 23 febbraio 2011, ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al TAR della Campania il 29 luglio 1999 ed ancora pendente, avente ad oggetto il diritto al trattamento economico per il servizio pre-ruolo.
La Corte d’appello di Roma, con decreto in data 2 dicembre 2014, ha respinto il ricorso e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

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