Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 ottobre 2017, n. 47064.  Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-ter cod. pen., differisce da quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-ter cod. pen., differisce da quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., per la mancanza dell’elemento dell’induzione attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota in termini di fraudolenza la condotta di truffa

Corte di Cassazione

sez. II Penale

sentenza 21 settembre – 13 ottobre 2017, n. 47064
Presidente Prestipino – Relatore Pazienza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 19/01/2016, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza, emessa in data 31/10/2013, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato V.M. – previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti – alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione e Euro 800 di multa in relazione al delitto di truffa aggravata in danno dell’I.N.P.S..
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b), in relazione all’art. 640 cod. pen..
Si lamenta, in particolare, l’erronea riconduzione nell’alveo degli “artifici e raggiri” del comportamento tenuto dalla V. , in quanto la mancata comunicazione all’I.N.P.S. del proprio trasferimento in (omissis), implicante la perdita del diritto alla corresponsione dell’assegno sociale da lei percepito sin dal 2007, non era stato accompagnato da attività ulteriori idonee a caratterizzarlo e qualificarlo come comportamento di natura fraudolenta. Né tale quid pluris poteva ricavarsi dalla circostanza, evocata in modo congetturale dalla Corte d’appello, per cui la V. si era trattenuta in Italia per il solo periodo necessario ad ottenere l’assegno rientrando poi in Argentina; così come irrilevante, ai fini predetti, era il fatto – anch’esso valorizzato nella sentenza impugnata – che la ricorrente aveva comunicato tale rientro al solo ufficio di anagrafe di San Cataldo, e non anche all’I.N.P.S..
Ad avviso del difensore, i fatti dovevano essere ricondotti nell’alveo del meno grave delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., con il quale vengono sanzionate le condotte lesive del patrimonio della P.A., ma non inquadrabili come artifici o raggiri.
Su tali basi, la difesa concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

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