Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 marzo 2018, n.13968. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen., deve sussistere un rapporto “squilibrato” fra vittima ed agente

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen., deve sussistere un rapporto “squilibrato” fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica, nonché l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso e, infine, la oggettiva esistenza e riconoscibilità all’esterno della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
SENTENZA 26 marzo 2018, n.13968
Pres. Cammino – est. Pellegrino
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 23/03/2016, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 25/06/2012 appellata da Q.M. con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di circonvenzione di incapace. Secondo l’Accusa, Q.M., in concorso con Q.N., al fine di procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità e deficienza psichica di S.N., qualificatisi rispettivamente come ‘Mago (…)’ e ‘Mago (…)’, inducevano la donna versare in proprio favore la somma complessiva di 11.000,00 Euro circa quale corrispettivo per contrastare asseriti fenomeni satanici dei quali la S. sarebbe stata vittima.

2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Q.M., viene proposto ricorso per cassazione per lamentare:

– violazione dell’art. 11 cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio ex art. 178 cod. proc. pen. (primo motivo);

– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 643 cod. pen. (secondo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si insiste nella dedotta questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Perugia, atteso che la dott.ssa D.M.S., coniugata in comunione dei beni con la parte civile (P.A. ) costituitasi in proprio, aveva svolto sia in fase di indagini che in pendenza del giudizio di merito, funzione giurisdizionale, ivi compreso il grado di appello ove aveva svolto le funzioni di consigliere presso la medesima Corte d’appello ove si era svolto il giudizio.

2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la diagnosi riguardante la circonvenuta nonché l’inattendibilità delle testimonianze ‘non disinteressate’ dei due figli e della consuocera avrebbero dovuto imporre l’espletamento del richiesto (e non disposto) accertamento tecnico sulla persona della vittima; di contro, proprio l’equilibrato rapporto sinallagmatico tra le prestazioni ‘intellettuali’ rese dall’imputato ed il loro congruo corrispettivo da parte della S., nonché le tutele (cambiali, dichiarazioni scritte) dalla stessa ottenute a garanzia del proprio credito, ingeneravano gli espressi ragionevoli dubbi sulla sussistenza sia di qualsivoglia attività di induzione o coazione da parte dell’imputato, sia di quegli atti giuridici perniciosi alla circonvenuta, sia del nesso causale tra l’attività posta in essere dall’agente e l’atto pregiudizievole, sia infine della riconoscibilità e conseguente approfittamento dell’imputato dello stato di minorazione psichica della circonvenuta, che non hanno avuto ragionevole e logico riscontro motivazionale nelle sentenze di merito.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da ritenersi inammissibile.

2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) ‘effettiva’, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non ‘manifestamente illogica’, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente ‘contraddittoria’, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente ‘incompatibile’ con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di ‘atti del processo’ non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).

2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente ‘contrastanti’ con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti ‘atti del processo’.

2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale ‘esistenza’ della motivazione e sulla permanenza della ‘resistenza’ logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, ‘mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano’ (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

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