Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 60. Non viola il diritto di difesa il provvedimento adottato nei confronti di un imputato (a piede libero e senza condanna definitiva) con il quale si dispone il suo accompagnamento sia in entrata sia in uscita dal tribunale

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La verosimile ipotesi di una sorta di accanimento diffuso contro l’odierno imputato da parte della magistratura torinese per le critiche puntuali, chirurgiche, che all’operato di un GUP e di un PM l’ing. (OMISSIS) ha mosso nella dettagliata memoria versata in atti 26.3.2015 nel proc. pen. RG 3712/14, in coincidenza dell’apertura del processo a suo carico, peraltro gia’ presentata in occasione dell’udienza preliminare del 21.11.2014. Trattasi di critiche rispettose, ma al tempo stesso molto franche, che difficilmente vengono svolte dai difensori degli imputati in termini di simile limpidezza per un malinteso senso di piaggeria. Appare pacifico un fumus persecutionis ambientale contro l’ing. (OMISSIS) che non e’ sanabile se non con la rimessione del processo ad altra sede. Egli e’ chiaramente e diffusamente percepito presso il Tribunale di Torino e la relativa Procura come soggetto da colpire perche’ ha denunciato due magistrati, ha depositato all’udienza del 26.3.2015 una copiosa memoria difensiva che fa a pezzi il castello accusatorio in modo chirurgico, ha aiutato un’imputata a dare forma scritta articolata ad altra memorie difensiva, e si e’ arrivato al punto di processarlo a buon mercato sulla base di incolpazioni che gli atti del proc. pen. n. Rg 3712/14, derivati dal proc. pen. n. Rg 1016/12 provano essere inesistenti e dopo che gli inquirenti in tre anni di indagini mai si erano accorti dell’esistenza di elementi di prova a suo carico. Poi, dopo una sua puntigliosa autodifesa con otto ore di circostanziate dichiarazioni spontanee in sede processuale alle udienze di aprile e maggio 2015, nei confronti dell’ing. (OMISSIS) e’ scattato il provvedimento prot. n. 4388/ED/15 reso noto parzialmente all’interessato soltanto in data 19.4.2016, ossia dieci mesi dopo la sua assunzione, che e’ tuttora in vigore da 21 mesi. Esso ha leso i diritti costituzionali di un cittadino incensurato, impedendogli di fatto di esercitare l’autodifesa, ha turbato le testimonianze rese in aula, danneggiato la salute dell’ing. (OMISSIS): un provvedimento davvero anch’esso sinistramente Kafkiano, con cui si e’ cercato pacificamente di condizionare il clima del processo in modo pesante, di intimidire l’imputato e di condizionare in tutti i modi il giudice. Al confronto il clima del processo al cardinal (OMISSIS) nell’Ungheria Comunista del 1949 era piu’ sereno e garantista per alcuni aspetti”.
In data 11.9.2017 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con allegati ove vengono riprese le argomentazioni giuridiche gia’ svolte nel ricorso principale ed ulteriormente illustrate le vicende in fatto a cominciare dalla sentenza 1014/2017 con la quale la Corte d’Appello di Torino – sezione Lavoro, ha confermato la decisione 8766/16 del Tribunale di Torino proseguendo l’analisi con riferimenti alle decisioni nr. 6584/2013 del Tribunale penale di Roma; nr. 294/2011 del giudice (OMISSIS); nr. 558/2012 della Corte d’Appello di Torino; nr. 4489/2009 del Giudice (OMISSIS), insistendo infine per lo accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Sulla base dell’esposizione in fatto contenuta nell’istanza di rimessione, il ricorrente, dopo avere riferito (piu’ ampiamente illustrato nella memoria depositata ex articolo 585 c.p.p.) su antecedenti giudiziari civilistici, assume che il provvedimento n. 4388/EC/15 della Procura Generale dimostra una “grave situazione locale”, esterna al processo n. 3712/2014 (che lo vede imputato) idonea a turbarne lo svolgimento, pregiudicando la libera determinazione delle persone che vi partecipano, cosi’ suscitando motivi di legittimo sospetto, tali da imporre l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 45 c.p.p., trattandosi di situazione non altrimenti eliminabile.
Prima di affrontare il merito della questione devoluta, vanno svolto due considerazioni:
– a) dalla lettura della memoria aggiunta depositata dal ricorrente in data 11.9.2017, si apprende che il provvedimento 4388/EC/15 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino e’ stato revocato, con la conseguenza che allo stato sarebbe stata rimossa la causa giustificatrice della richiesta dichiarazione di rimessione, con il venire meno della sua attualita’.
– b) esclusa la possibilita’ di un sindacato di legittimita’ sul provvedimento 4388/EC/15 (in questa sede non richiesto e comunque precluso) dagli atti prodotti dal ricorrente, non emerge che questi abbia tentato (al di la’ della formulazione di istanze di revoca del decreto interdittivo indirizzate all’organo emittente) una qualsivoglia attivita’ volta ad ottenere in sede giudiziaria l’annullamento del provvedimento amministrativo, cosi’ da rimuovere l’atto ritenuto essere la causa condizionante il regolare svolgimento del processo che lo vede imputato.
Passando quindi ad una valutazione del merito del contenuto del ricorso il Collegio osserva quanto segue.

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