Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45630. È nullo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta del Pubblico ministero.

È nullo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta del Pubblico ministero.

Sentenza 4 ottobre 2017, n. 45630
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/01/2017 del GIP TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG che concludeva per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Verona, all’esito dell’udienza camerate fissata in seguito all’opposizione all’archiviazione, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico del (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’articolo 393 c.p., riconoscendo la speciale tenuita’ del fatto nonostante la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p. non fosse stata invocata dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che deduceva violazione del diritto al contraddittorio in quanto la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., non sarebbe stata invocata dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione e su tale tema non si era sviluppato il contraddittorio.
3. Il procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso e’ fondato.

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