Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50660. Ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità.

Ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo – modalità dell’azione), non sia di particolare tenuità, deve essere concessa la sola attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall’agente.

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50660
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1273/2016 della Corte d’Appello di Bari dell’8.4.2016;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 5.10.2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa PACILLI Giuseppina Anna Rosaria;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 aprile 2016, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2013 dal Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Cerignola, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di ricettazione di quattro sportelli di un autocarro, provento di furto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello affermato la responsabilita’ dell’imputato, nonostante non potessero ritenersi integrati con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie contestata (in particolare, non vi sarebbe prova certa del possesso dei beni e dell’elemento soggettivo del reato). La Corte territoriale avrebbe omesso di giustificare la pena inflitta, sicuramente eccessiva, nonche’ la riconosciuti recidiva e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, compatibile con la ritenuta sussistenza dell’attenuante di cui all’articolo 648 cpv. c.p..
All’odierna udienza pubblica e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ integralmente inammissibile perche’ presentato per motivi non consentiti, assolutamente privi di specificita’ e comunque del tutto assertivi.
1.1 Quanto alle doglianze sulla ritenuta responsabilita’ per il reato di ricettazione, il ricorrente si limita a reiterare doglianze gia’ sollevate dinanzi alla Corte d’appello e da questa disattese con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, quindi, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte territoriale, difatti, ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione, rimarcando – con specifico riferimento al possesso dei beni da parte del ricorrente – che i quattro sportelli dell’autocarro, proventi di furto, erano stati rinvenuti nel locale di autodemolizione, intestato al medesimo imputato e nel quale egli era presente, come asseverato nel verbale di sequestro dal personale di p.g. operante, cosi’ da potersi “escludere anche l’ipotesi che altri abbiano potuto depositare all’interno del locale i quattro sportelli, non essendo peraltro emerso alcun sospetto al riguardo da parte dei verbalizzanti”.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha sottolineato che “il (OMISSIS), pur a fronte dell’evidenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, non aveva fornito la pur minima giustificazione, rendendosi contumace al processo”.

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