Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 7 novembre 2017, n. 50672. In tema di delitto di appropriazione indebita a carico del contitolare di un immobile, avendo incassato l’intero corrispettivo della locazione senza versarne alcuna parte alla comproprietaria.

In tema di delitto di appropriazione indebita a carico del contitolare di un immobile, avendo incassato l’intero corrispettivo della locazione senza versarne alcuna parte alla comproprietaria.
Se al denaro non viene impresso uno specifico vincolo di destinazione di scopo da parte del proprietario, al momento della consegna del denaro, non essendo sufficiente il mero inadempimento all’obbligo restitutorio delle dette somme in qualunque modo ricevute in prestito, non può ritenersi integrato il delitto di appropriazione indebita in caso di violazione del detto obbligo restitutorio

Sentenza 7 novembre 2017, n. 50672
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. PARDO Ignazi – Rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte d’Appello di Taranto e dalla parte civile (OMISSIS), nato il (OMISSIS) nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pardo Ignazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Zacco Franca che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore avv.to (OMISSIS) per la parte civile che chiede l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 12 gennaio 2017 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava l’assoluzione di (OMISSIS) imputata del delitto di appropriazione indebita, ritenendo che la stessa, quale contitolare di un immobile, avendo incassato l’intero corrispettivo della locazione senza versarne alcuna parte alla comproprietaria (OMISSIS) non avesse posto in essere una condotta punibile ex articolo 646 c.p..
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Taranto e la parte civile; il primo deduceva violazione di legge e vizio della motivazione perche’ l’imputata aveva acquisito il possesso esclusivo dell’immobile e percepito indebitamente l’intero canone di locazione cosi’ consumando il contestato delitto agendo all’insaputa della comproprietaria parte civile. Quest’ultima lamentava la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), posto che l’imputata aveva agito quale unica proprietaria e possessore dell’immobile compiendo un atto di spoglio, accertato anche in sede civile come verificato nel relativo procedimento, travalicando i limiti del compossesso tramutato in possesso esclusivo cosi’ commettendo il contestato delitto di appropriazione indebita, peraltro protratto anche a seguito della condotta di mancato versamento delle somme dovute alla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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