Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 7 settembre 2017, n. 40855. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita e indiretta

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15.2.2. Inoltre, risulta operato un estremamente benevolo aumento pari a tre mesi di reclusione per ciascuno degli 8 reati in continuazione, molto prossimo all’aumento editale minino consentito, giungendosi ad una pena finale di estrema mitezza.
115) (OMISSIS) classe (OMISSIS).
Il GUP del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato (OMISSIS) classe (OMISSIS) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 4) e 6) (esclusa per i capi 4) e 6) la circostanza aggravante di cui all’articolo 629 c.p., comma 2), con la contestata recidiva, unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 3000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie.
AllâEuroËœimputato, detto “(OMISSIS)” si contestava (capo 1) la partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata âEuroËœndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da (OMISSIS) detto “(OMISSIS)”, capo riconosciuto della locale di (OMISSIS), con ruolo di gestione di traffici di sostanze stupefacenti, di estorsioni ed usure, nonche’ mandante di atti intimidatori; si contestava inoltre la commissione di due estorsioni perpetrate con metodo mafioso.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilita’, la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni 7 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2800 di multa, e condannando l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di Lamezia Terme, (OMISSIS) di Lamezia Terme e F.A.I., nonche’ della p.c. (OMISSIS) e della p.c. (OMISSIS).
16.1. Contro la predetta decisione, ricorre l’imputato, con l’ausilio di due difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, deducendo:
– inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 416-bis c.p., nonche’ motvazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui al capo 1), asseritamente viziata dalla valorizzazione di dichiarazioni collaborative non adeguatamente vagliate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza delle SS.UU., oltre che non sorrette dai necessari riscontri individualizzanti. Sarebbero stati trascurati gli elementi di segno contrario, ovvero le dichiarazioni di (OMISSIS) (per il quale l’imputato non aveva mai spacciato per la cosca), (OMISSIS) e (OMISSIS) oltre che due sentenze, una che aveva escluso l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 e quella di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, l’altra che aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’articolo 416-bis c.p.; ondivaghe sono infine le dichiarazioni di (OMISSIS).
3/4- inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 629 c.p., nonche’ motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui al capo 4) – estorsione in danno di (OMISSIS) -; in argomento sarebbero immotivatamente rese con notevole ritardo le dichiarazioni della p.o., che pure non aveva esitato a denunciare tempestivamente altri reati commessi in suo danno da terzi; andava comunque esclusa per le ragioni gia’ riportate in riferimento al reato associativo l’aggravante di cui all’articolo 7.
5/6 – inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 629 c.p., nonche’ motivazione carente ovvero manifestamente illogica ed irragionevole quanto all’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui al capo 6) – estorsione in danno di (OMISSIS) -; in argomento sarebbe stata mal valutata l’attendibilita’ della p.o., le cui dichiarazioni sono state captate in una singola intercettazione; andava comunque esclusa per le ragioni gia’ riportate in riferimento al reato associativo l’aggravante di cui all’articolo 7.
7 – il ricorrente lamenta, infine, che, per i fatti risalenti al 2000, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 7, sarebbe maturata la prescrizione.
16.2. Il ricorso e’ integralmente inammissibile.
16.2.1. Deve premettersi che, come gia’ osservato nel § 5/6/7.2.1., nel § 9.2.1. e nel § 13.2.1. di queste Considerazioni in diritto, i vizi di “motivazione irragionevole” e “falsa applicazione della legge” non sono deducibili in quanto non previsti dal testo vigente dell’articolo 606 c.p.p. come possibili motivi di ricorso.
In parte qua, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3 il ricorso, proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, sono inammissibili.
16.2.2. Cio’ premesso, le doglianze, riguardanti la conclusiva affermazione di responsabilita’, reiterano, piu’ o meno pedissequamente, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilita’ (cfr. § 1.6.2. di queste Considerazioni in diritto), censure gia’ dedotte in appello e gia’ non accolte, risultando, pertanto, prive della specificita’ necessaria ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera C), (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonche’ manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate affermazionie di responsabilita’ valo-izzando plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia motivatamente ritenute attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, nonche’ dichiarazioni testimoniali quanto alla estorsioni (in particolare, capo 1: ff. 73 ss.; capo 4: ff. 69 ss.; capo 6: ff. 71 ss.).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio gia’ sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, e’ giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilita’ dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze gia’ incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture difensive imprDduttive di effetti.

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