Corte di Cassazione, sezione sesta civile, . Il singolo condomino non ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il ripristino dei pilastri e delle colonne di scarico se non ne dimostra l’urgenza e l’indifferibilità.

Il singolo condomino non ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il ripristino dei pilastri e delle colonne di scarico che insistono su una cantina di sua proprietà, per rimediare all’inerzia dell’amministratore, se non ne dimostra l’urgenza e l’indifferibilità.

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27235
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19904-2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 103/2016 del 25 gennaio 2016, che, confermando la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Palermo, ha rigettato la domanda proposta dallo stesso condomino (OMISSIS) nei confronti del Condominio di (OMISSIS), volta al rimborso della somma di Euro 15.999,42 oltre interessi, anticipata per il ripristino urgente di alcuni pilastri e colonne di scarico insistenti nel piano cantinato di proprieta’ esclusiva dell’attore.
Il Condominio di (OMISSIS), resiste con controricorso.
La Corte d’Appello di Palermo ha escluso che potesse essere imputata all’amministratore condominiale (OMISSIS) l’attivita’ svolta dal padre di questo, (OMISSIS), il quale avrebbe autorizzato l’esecuzione dei lavori da parte del (OMISSIS). Inoltre, la Corte di Palermo ha negato che sussistesse l’urgenza dei lavori stessi, agli effetti dell’articolo 1134 c.c., avendo l’assemblea dato incarico ad un tecnico nel giugno del 1999 per la verifica della situazione, ed essendo state le opere poi eseguite nell’estate del 2000, allorche’ sia l’amministratore che i condomini erano a conoscenza dell’ammaloramento delle fondazioni dell’edificio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria in forza dell’articolo 380-bis c.p.c.
Il primo motivo di ricorso deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, evidenziando come, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, l’autorizzazione all’esecuzione delle opere era stata concessa dall’amministratore (OMISSIS) attraverso il suo delegato (OMISSIS), e richiama sul punto la testimonianza dell’ingegnere (OMISSIS).
Anche il secondo motivo e’ rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, ma nella sua esposizione fa riferimento esplicito all’articolo 1134 c.c., affermando che la Corte di Palermo avrebbe apoditticamente escluso l’urgenza dell’opera e ritenuto incomprensibilmente che la stessa urgenza sarebbe stata esclusa dalla conoscenza che del problema avevano tanto l’amministratore quanto i condomini.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e ss., per la condanna del (OMISSIS) alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

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