Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26709. In ordine alla domanda di assegnazione parziale della casa coniugale

In ordine alla domanda di assegnazione parziale della casa coniugale

Ordinanza 10 novembre 2017, n. 26709
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29503/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 931/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Mantova n. 72/2015 e’ stata dichiarata la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). E’ stato altresi’ disposto, per quel che ancora interessa: l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale; un assegno di mantenimento a carico del (OMISSIS) dell’importo di Euro 700 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza del 10/07/2015 la Corte d’appello di Brescia, investita dell’impugnazione proposta da (OMISSIS), ha respinto integralmente il gravame, affermando che correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda del medesimo di assegnazione parziale della casa coniugale (previa realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell’abitazione), in quanto la permanente conflittualita’ esistente tra i coniugi rende la co-assegnazione contraria all’interesse dei figli (articolo 337 sexies c.c.). Va considerato, inoltre, che non vi e’ accordo tra le parti circa la facile divisibilita’ dei vani e che attualmente la moglie intrattiene una relazione sentimentale con un altro uomo.

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