Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 settembre 2017, n. 21096. Giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione e la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non puo’ essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrita’ del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (articolo 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimita’, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimita’, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione

 

Ordinanza 11 settembre 2017, n. 21096
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21874-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 20953/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza resa in data 20/10/2015, il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimita’, ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado originariamente emessa a seguito della citazione proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., della (OMISSIS) s.p.a., di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per il risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito di un sinistro stradale;

che a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, sulla base degli elementi probatori acquisiti, era emerso che una delle autovetture protagoniste del sinistro, la cui proprieta’ era stata attribuita ad (OMISSIS), era viceversa da ascriversi a (OMISSIS), il quale non era mai stato chiamato a partecipare al giudizio, con la conseguente nullita’ della sentenza di primo grado, per difetto di integrita’ del contraddittorio, e la necessaria remissione della causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c.;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 392, 394, 101 e 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 24 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice del rinvio erroneamente rilevato il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, non potendo ammettersi il rilievo di tale difetto in sede di rinvio, la’ dove lo stesso non fosse stato dedotto preventivamente in sede di legittimita’, ne’ rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente;

che il motivo e’ manifestamente fondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come, nel rilevare in sede di rinvio il difetto di integrazione del contraddittorio verificatosi nel corso dell’originario giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma si e’ posto in evidente contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuita’), ai sensi del quale nel giudizio di rinvio dalla Corte di’ cassazione non puo’ essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrita’ del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (articolo 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimita’, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimita’, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595492 – 01);

che, sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui e’ altresi’ rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui e’ altresi’ rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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