Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26850. Danno da perdita di chances in relazioni a futuri lavori anche nel caso in cui la vittima sia disoccupata

Nel danno subito da circolazione stradale oltre al riconoscimento dell’invalidità permanente va riconosciuto anche il danno da perdita di chances in relazioni a futuri lavori anche nel caso in cui la vittima sia disoccupata.

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26850
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16176-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente ss –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 353/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale nel quale l’attrice era terzo trasportato dal convenuto. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 78.412,81, da cui dovevano detrarsi gli importi gia’ corrisposti. Avverso detta sentenza propose appello la (OMISSIS). Con sentenza di data 26 febbraio 2016 la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’appello, riconoscendo in favore dell’appellante un danno complessivo pari ad Euro 165.013,11 e, detratto quanto corrisposto, disponeva la condanna al pagamento di Euro 32.258,59 oltre accessori; condanno’ quindi gli appellati in solido alla rifusione di due terzi delle spese di lite, compensate per il resto, e che liquido’ in Euro 3.5000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che andava riconosciuta un’invalidita’ permanente pari al 25% sulla base delle piu’ attendibili conclusioni della consulenza di parte, che non spettava il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che la (OMISSIS) non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra (potendo anche aver scelto di non intraprendere tale carriera) o comunque avrebbe superato l’esame e intrapreso con successo l’attivita’ professionale, a parte la mancata prova di una maggiore onerosita’ dello svolgimento dell’attivita’ di casalinga per effetto dell’invalidita’. Aggiunse che le spese del grado, comprese quelle gia’ liquidate al CTU, andavano poste a carico degli appellati in solido nei limiti di due terzi.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso relativamente al primo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

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