Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26850. Danno da perdita di chances in relazioni a futuri lavori anche nel caso in cui la vittima sia disoccupata

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Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2043, 2056 e 2729 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che, riconosciuta la percentuale di invalidita’ permanente nella misura del 25%, il giudice di appello doveva procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, e che la circostanza che il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna attivita’ lavorativa non autorizzava l’esclusione di un danno futuro, dovendo il giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza accertata dal CTU dell’impedimento ad intraprendere l’attivita’ di geometra a causa delle gravissime lesioni e nulla ha osservato in ordine all’incapacita’ lavorativa specifica pur accertata dal CTU.
Il motivo e’ manifestamente fondato per quanto di ragione. Il giudice di merito ha escluso la ricorrenza del danno patrimoniale sulla base della mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attivita’ lavorativa e ha pure escluso il danno da perdita di chance. Tale statuizione viola i principi di diritto enunciati da questa Corte in subiecta materia.
In tema di danni alla persona, l’invalidita’ di gravita’ tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilita’ di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non gia’ lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacita’ lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacita’ lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidita’ permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacita’ lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice puo’ procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno puo’ avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorche’ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634). Il giudice di merito, escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell’attivita’ lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entita’ dei postumi, anche in termini di perdita di chance.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non sono state liquidate le spese per contributo unificato e spese di notifica. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, senza alcuna motivazione, non ha liquidato le spese della consulenza di parte. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 1, 2, 4 e 5, articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nella liquidazione dei compensi professionali e’ stato violato il minimo previsto dalla tariffa forense.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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