Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26949. In ordine alla cessione del diritto d’autore sulle fotografie

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Quest’ultimo, con due mezzi di cassazione, reitera le doglianze svolte in sede di appello (e dichiarate inammissibili) lamentando la mancata inferenza del patto di pubblicazione unica dalla mancata consegna del negativo delle foto, con violazione della L. n. 633 del 1941, n. 89 e l’inversione dell’onere probatorio riguardo alla mancata restituzione delle stampe fotografiche poste a disposizione dell’Editoriale.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche che, tuttavia, non appaiono idonee a una sua riconsiderazione. Il ricorso, tuttavia, si palesa manifestamente infondato.
Ai fini della prova del “patto di unica riproduzione fotografica”, nascente dal fatto che il giudice non avrebbe valutato il fatto che i negativi non sarebbero stati consegnati all’Editoriale, pur prendendo atto di una qualche forma di allegazione della censura nella fase di merito, resta il dato che la previsione di cui all’articolo 89 Legge Autore (n. 633 del 1941), nello stabilire la regola secondo cui “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreche’ tali diritti spettino al cedente” non regola affatto il caso opposto, ossia quello – che occupa la discussione in esame – nel quale l’autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo e ceduto esclusivamente la stampa della foto.
Tanto infatti, se limita l’attivita’ dell’editore nella attivita’ sua propria (non potendo contare sulle possibilita’ manipolative che il negativo consente), non e’ affatto sinonimo di presunzione dell’esistenza di un patto di limitazione ad una sola stampa, del quale occorre dare comunque la prova, nei modi di legge.
La doglianza, pertanto, e’ priva di pregio ai sensi del seguente principio di diritto:
“in tema di cessione dei diritti di autore sulle fotografie, la previsione di cui alla Legge sul diritto di autore, n. 633 del 1941, articolo 89 nello stabilire la regola secondo cui “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreche’ tali diritti spettino al cedente”, non regola affatto il caso opposto, ossia quello nel quale l’autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo (o l’analogo mezzo di riproduzione) limitandosi a cedere all’editore una copia stampata di esso, atteso che in tal caso l’esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata attraverso gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge”.
Quanto, alla seconda doglianza (quella della mancata restituzione di tutte le foto consegnate all’Editore per l’eventuale riproduzione), essa al di la’ del nomen iuris, tende ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), avendo il giudice di primo grado fatto riferimento a emergenze istruttorie che non possono essere piu’ sindacate in questa sede.
In conclusione, il ricorso e’ complessivamente infondato e va pertanto respinto con le conseguenze di legge: le spese processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, e l’accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 6.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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