Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30205. Ai fini dell’ammissione al passivo l’attività dell’avvocato e del commercialista

Ai fini dell’ammissione al passivo l’attività dell’avvocato e del commercialista non può ritenersi sovrapponibile considerate le diverse competenze professionali per cui il relativo compenso non può essere riconosciuto a metà

Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30205
Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9801-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L., c.f. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 73/2016 del 22/03/2016 del TRIBUNALE di MACERATA del 09/12/2015, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Premesso:
Con decreto in data 9/12/2015- 22/3/2016, il Tribunale di Macerata ha ammesso alla stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) srl in liquidazione, in prededuzione il credito di Euro 66200,00 vantato dall’avv. (OMISSIS) ed in chirografo l’ulteriore credito per iva e cpa sul detto compenso, ed ha compensato per la meta’ le spese, condannando il Fallimento alla corresponsione della residua meta’, come liquidata.
Il Tribunale ha ritenuto provato:a) il mandato professionale conferito dalla societa’ all’avv. (OMISSIS) per l’assistenza nella instauranda procedura concordataria e nella redazione del ricorso per l’ammissione non sulla base dei due contratti, ed in particolare di quello del 10/3/2011, perche’ privi di data certa ne’ utilizzabile allo scopo il verbale del Cda del 13/3/2011, che menzionava genericamente un “avvenuto affidamento dell’assistenza della societa’ nella procedura di concordato all’avv. (OMISSIS)”, senza alcun riferimento alle modalita’, rilevando che detto verbale pur dava contezza dell’esistenza del rapporto professionale, del quale faceva menzione lo stesso ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, cosi’ come la richiesta di chiarimenti del commissario giudiziale indirizzata alla societa’ presso detto avvocato; b) l’espletamento delle attivita’ in adempimento del mandato.
Ha considerato, ai fini del quantum, non il contratto del 10/3/2011, privo di data certa, ma la tariffa professionale ex Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 4, riconoscendo all’avv. (OMISSIS) peraltro la meta’ del compenso, avendo la societa’ conferito incarico per lo svolgimento delle medesime attivita’ anche al commercialista dott. (OMISSIS), che a sua volta aveva chiesto l’ammissione al passivo, atteso che, pur trattandosi di due distinti mandati, non era stato provato lo svolgimento di attivita’ distinte ed almeno in parte non coincidenti, avendo i due professionisti presentato istanza di ammissione per le medesime attivita’.
Ricorre l’avv. (OMISSIS) sulla base di due motivi; il Fallimento si difende con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.
Rileva quanto segue.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *