Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30292. L’obbligazione di pagamento in favore di un avvocato del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore

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E’ inammissibile la’ dove si duole della carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto – come in parte gia’ evidenziato in precedenza – l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonche’ di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (tra le altre, Cass. n. 21422/2016).
E’ infondato la’ dove comunque deduce l’insorgenza dell’obbligazione oggetto di causa in Roma, ai sensi dell’articolo 1327 c.c., contestando la riconducibilita’ delle prestazioni all’accordo operativo” del gennaio 2008, perfezionatosi in (OMISSIS), giacche’ una tale riconducibilita’ risulta in modo piano da detto accordo (doc. n. 100, “gia’ doc 3”, di parte ricorrente), che – secondo uno schema che lo stesso ricorrente richiama, seppur genericamente, a p. 4, 5 6, dell’istanza di regolamento – all’articolo 2 fa riferimento proprio allo svolgimento di incarichi professionali che UGC “decidera’ di affidarmi di volta in volta, mediante apposito incarico per il tramite del S.I.” (Sistema Informativo), cio’ essendo ribadito all’articolo 3 (“L’attivita’ di gestione delle pratiche relative agli incarichi di volta in volta conferitimi si svolgera’ per mezzo dei canali informatici predisposti…”), nonche’ nella descrizione delle attivita’ contemplate dall’accordo (articolo 3 e, segnatamente, lettere A, B e C), che avevano riguardo sia alla “verifica di tutte le posizioni conferite ad UGC con attivita’ giudiziali in corso e gia’ affidatemi dalla mandante”, sia a “nuove pratiche”;
e) con il quinto mezzo e’ prospettata violazione e falsa applicazione degli articoli 18 e 20 c.p.c. e articolo 1182 c.c., commi 3 e 4, articoli 1374 e 2233 c.c., per aver il Tribunale errato a non considerare facilmente determinabile, e quindi liquido, il credito per prestazioni professionali dedotto in giudizio, avuto riguardo al parametro di determinazione delle tariffe professionali di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004;
e.1) il motivo e’ infondato, in ragione del principio – affermato da questa Corte successivamente all’approdo di cui a Cass., S.U., n. 17989/2016 e in armonia con esso – per cui “l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’articolo 1182 c.c., comma 4, trattandosi di credito non liquido, sicche’, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex articolo 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio alla sua scadenza” (Cass. n. 118/2017);
che, pertanto, come correttamente statuito dall’ordinanza impugnata, la competenza territoriale spetta al Tribunale di Verona in base a tutti i criteri di collegamento (cui all’articolo 19 c.p.c. (giacche’ ivi e’ la sede legale della societa’ convenuta) e articolo 20 c.p.c., con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Verona;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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