Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 settembre 2017, n. 21375. La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articoli 4 e 6 “la posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione e’ valida agli effetti di legge” (articolo 4, comma 1), e “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e’ effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (articolo 6, comma 3).

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 48, commi 1 e 2, “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi all’articolo 7” e “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.

Dunque, la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall’evento al difensore della controparte), essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario, almeno in mancanza di prova contraria, che nella specie non risulta in alcun modo fornita.

 

Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21375
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19528 del ruolo dell’anno 2016, proposto da:

(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante (OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del curatore fallimentare (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 560/2016 pubblicata in data 8 aprile 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) S.a.s., che ha proposto opposizione.

Nel corso del giudizio di opposizione la (OMISSIS) S.r.l. e’ stata dichiarata fallita.

Il giudizio e’ stato dichiarato interrotto e riassunto dalla societa’ opponente nei confronti della curatela del fallimento, che ne ha eccepito l’estinzione.

Il Tribunale di Asti ha dichiarato estinto il giudizio.

La Corte di Appello di Torino ha confermato tale decisione. Ricorre (OMISSIS) S.a.s., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento di (OMISSIS) S.r.l..

Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

La societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 43, comma 3, degli articoli 300 e 305 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 12 preleggi, comma 2, prima parte, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 43, comma 3, e degli articoli 83 e 84 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il Quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 170 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 111 Cost., comma 1 e comma 2, prima parte, e dell’articolo 101 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4)”.

I motivi del ricorso sono tutti connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili.

Risulta incontroverso, in fatto, che nel corso del giudizio di primo grado, la societa’ opposta e’ stata dichiarata fallita in data (OMISSIS), che la conseguente interruzione del processo e’ stata dichiarata all’udienza del 30 ottobre 2013 e che il ricorso per la riassunzione dello stesso e’ stato depositato dalla societa’ opponente in data 13 gennaio 2014.

Altrettanto incontroversa, in diritto, e’ l’applicabilita’ alla fattispecie delle disposizioni di cui alla L. Fall., articolo 43, comma 3, articoli 300 e 305 c.p.c., nella attuale formulazione, in base alle quali la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza “legale” dell’evento, conoscenza cioe’ acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (cfr. in proposito Cass., Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013, Rv. 625604 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6331 del 13/03/2013, Rv. 625642 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345 02).

In applicazione di tali ultime disposizioni, la corte di appello ha ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio, in quanto l’evento interruttivo, e cioe’ il fallimento della societa’ opposta, era stato portato a conoscenza del procuratore della societa’ opponente attraverso una specifica dichiarazione effettuata dal procuratore della stessa societa’ opposta, comunicata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), in data 14 maggio 2013. Secondo la societa’ ricorrente, tale comunicazione non sarebbe idonea a determinare la conoscenza legale dell’evento, e il termine per la riassunzione dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui il giudice aveva dichiarato l’interruzione del processo (con conseguente tempestivita’ della sua riassunzione), in quanto:

a) in linea generale, la comunicazione a mezzo P.E.C. non potrebbe dirsi assistita da fede privilegiata, ed in particolare, nella specie, non vi sarebbe prova della sua ricezione nonche’ del destinatario e dell’indirizzo di destinazione (cfr., in particolare, il primo motivo);

b) la comunicazione in questione sarebbe inefficace anche in quanto effettuata dal difensore della societa’ fallita, privo di poteri rappresentativi dopo la dichiarazione di fallimento (cfr., in particolare, il terzo motivo), al difensore della controparte, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c. e non a quest’ultima personalmente (cfr., in particolare, il quarto motivo);

c) infine, il termine della riassunzione non potrebbe decorrere da data anteriore a quella della formale dichiarazione di interruzione del processo, a seguito di dichiarazione dell’evento interruttivo resa in giudizio dal difensore (cfr., in particolare, il secondo ed il quinto motivo).

Orbene, in primo luogo si osserva (con particolare riguardo alle questioni sintetizzate nei precedenti punti b e c) che la sentenza impugnata e’ senz’altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre elementi per rivedere), laddove ha ritenuto che la dichiarazione dell’evento interruttivo e’ validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi dell’articolo 300 c.p.c. e dell’articolo 170 c.p.c., e che in tal caso il termine per la riassunzione decorre dalla data della conoscenza dell’evento interruttivo e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008, Rv. 602192 – 01).

Per tali profili il ricorso e’ dunque manifestamente infondato.

Inoltre (con particolare riguardo alle questioni sintetizzate nel precedente punto a), occorre tener conto che:

a) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articoli 4 e 6 “la posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione e’ valida agli effetti di legge” (articolo 4, comma 1), e “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e’ effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (articolo 6, comma 3);

b) ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 48, commi 1 e 2, “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi all’articolo 7” e “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall’evento al difensore della controparte), essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario, almeno in mancanza di prova contraria, che nella specie non risulta in alcun modo fornita.

Il ricorso e’ sotto quest’ultimo profilo del tutto privo del necessario requisito di specificita’ (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), laddove con esso si deduce, del tutto genericamente, che non sarebbe stata provata la ricezione della comunicazione in questione e si lamenta che nella sentenza impugnata non siano specificati il destinatario e l’indirizzo di destinazione del messaggio inviato a mezzo P.E.C..

Ma la corte di appello ha in proposito chiaramente affermato che la suddetta comunicazione era stata inviata dal difensore della societa’ opposta al difensore della societa’ opponente, e che essa era stata da questi regolarmente ricevuta, come attestato dal relativo verbale di consegna (cfr. i primi 4 righi della pag. 8 della sentenza impugnata), e la ricorrente non ha specificamente censurato tali affermazioni, e neanche ha indicato in modo specifico quali sarebbero in realta’, a suo dire, l’effettivo destinatario e l’effettivo indirizzo di destinazione di tale messaggio.

2. Il ricorso e’ rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *