Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27269. Le spese di insinuazione al passivo sostenute da Equitalia hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo secondo un’applicazione estensiva della norma (Dlgs 112/1999)

Le spese di insinuazione al passivo sostenute da Equitalia hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo secondo un’applicazione estensiva della norma (Dlgs 112/1999)che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali.

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27269
Data udienza 20 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19904/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento della (OMISSIS) Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 4669/2014 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE dell’1/07/2015, depositato il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
IN FATTO ED IN DIRITTO
(OMISSIS) Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto n. 5224/15 con cui il Tribunale di Nocera inferiore, in parziale accoglimento dell’opposizione precedentemente sollevata, lo aveva ammesso al passivo del Fallimento per la somma di 1404,75 Euro in via chirografaria e in privilegio con esclusione delle ulteriori voci di credito richieste. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso adduce, sotto diversi profili, l’erronea valutazione del giudice nel ritenere che i ruoli attestanti la somma dovuta di Euro 212.505,02 non erano sufficienti a provare l’esistenza del credito essendo necessaria invece la notifica della cartelle esattoriali.
La ricorrente sostiene che sia legittima la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica delle cartelle esattoriali al curatore. Cio’ vale anche per la remunerazione a titolo di aggio spettanti agli agenti della riscossione.
Il fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.
Il ricorso e’ fondato.

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