Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24948. In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito

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1. – Le censure poste a fondamento del ricorso per cassazione possono riassumersi come segue.
1.1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c.. Deduce la ricorrente che la Corte di appello di Milano aveva posto l’onere probatorio relativo ai pagamenti e all’assenza della causa debendi a carico di essa banca: dalla accertata insufficienza della documentazione prodotta al fine di ricostruire l’esistenza dell’ammontare dell’indebito, la Corte del merito aveva fatto impropriamente discendere, ad avviso dell’istante, una pronuncia di condanna, anziche’ di rigetto.
1.2. – Con il secondo motivo e’ lamentata la violazione degli articoli 2697, 2934, 2935, 1842 e 1852 c.c.. Assume la ricorrente che poiche’ le rimesse sul conto non possono presumersi di natura ripristinatoria, e’ il correntista che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, deve provare che i versamenti effettuati nel corso del rapporto non integrano pagamenti e non hanno, quindi, funzione solutoria. Deduce che il giudice del gravame aveva riversato sulla banca l’onere di provare la natura solutoria delle rimesse oggetto dell’eccezione di prescrizione.
1.3. – Il terzo motivo censura la sentenza per violazione dell’articolo 2935 c.c., oltre che dei principi sanciti da Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418. La Corte del merito si duole l’istante – aveva fatto decorrere la prescrizione del diritto di ripetizione dalla chiusura del conto, e non dalla data anteriore del 1 marzo 1999 in cui essa correntista aveva pagato tutte le somme a debito, riportando il conto stesso in attivo. In tal modo era stata disattesa la disposizione di cui all’articolo 2935 c.c., a mente del quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere; risultava inoltre violato il principio affermato dalla nominata sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui il termine di inizio della prescrizione coinciderebbe col momento della chiusura del conto solo se in quel frangente siano state corrisposte le somme che comprendevano gli interessi non dovuti.
1.4. – Col quarto ed ultimo motivo l’istante oppone la violazione dell’articolo 1283 c.c. e la nullita’ della sentenza per la violazione del combinato disposto dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 156 c.p.c.. La censura investe la decisione della Corte di appello circa l’illegittimita’ della capitalizzazione anche solo annuale degli interessi passivi e propone considerazioni critiche rispetto alla pronuncia resa, in tema, dalla cit. Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418.
2. E’ fondato il primo motivo e cio’ determina l’assorbimento degli altri.
La Corte di Milano, pronunciandosi sul secondo motivo di appello, ha osservato che l’onere di produrre gli estratti conto incombeva sulla banca: in particolare, secondo il giudice distrettuale, l’appellante aveva l’onere di produrre gli estratti conto a partire dall’inizio del rapporto, al fine di dimostrare il proprio diritto di credito anche nell’ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista; tale onere, ha precisato la stessa Corte, non poteva considerarsi escluso dal decorso del decennio, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile andava tenuto distinto dall’onere di fornire la prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca – ha concluso il giudice del gravame – doveva quindi ritenersi inidonea ad assolvere l’onere della prova che faceva carico a (OMISSIS).
Tali proposizioni hanno ragion d’essere, e possono essere senz’altro condivise, nell’ipotesi in cui la banca agisca in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute. Conclusione opposta si impone nel caso in cui sia il correntista ad assumere l’iniziativa giudiziaria chiedendo la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse da questa (come e’ accaduto nella fattispecie, avendo la societa’ (OMISSIS) domandato la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi ultralegali e anatocistici: cfr. ricorso e controricorso).

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