Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25059. Il rapporto tra la “materia” attribuita in primo grado alla Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso i Tribunali e in secondo grado alla Sezione istituita presso le Corti di Appello, da un lato, e le altre controversie attribuite al Tribunale o alla Corte d’Appello presso la quale la Sezione e’ incardinata, dall’altro, non e’ riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio

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E’ noto il dibattito in dottrina e giurisprudenza sul rapporto tra tribunale ordinario e sezioni specializzate per le imprese. All’indirizzo secondo cui le seconde sarebbero appunto semplici sezioni, ossia articolazioni interne, del tribunale ove sono istituite (per tutte Cass. Ord. 21668/13), si contrappone quello secondo cui esse avrebbero una competenza per materia a parte, da valutare secondo i criteri di riparto di competenza e non di distribuzione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario (per tutte Cass. Ord. 15619/15).
Tra i due orientamenti, appare condivisibile il primo.
Le ragioni sono analiticamente spiegate in Cass. Ord. 24656/11. In tale pronunzia, premesso il richiamo a tutta la giurisprudenza in materia di rapporti tra sezione lavoro e sezione ordinaria e tra tribunale fallimentare e tribunale ordinario, giurisprudenza tutta nel senso della esclusione di rapporti e questioni di competenza, si precisa che “non vi e’ ragione alcuna per non applicare gli evidenziati principi anche alle sezioni specializzate in materia di proprieta’ intellettuale” – poi divenute sezioni specializzate per le imprese – “non potendosi ad esse applicare il diverso principio affermato in riferimento alle sezioni agrarie in ordine alle quali si e’ ritenuto sussistere una questione di competenza ove si discuta se la causa debba essere decisa da dette sezioni o da quelle ordinarie (Cass. 19984/04; Cass. 5829/07; Cass. sez. un. 19512/08; Cass. 17502/10). Questa Corte, infatti, ha a piu’ riprese chiarito che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo tribunale si connota “nel senso di suggerire che tale rapporto si iscrive nell’ambito della nozione di competenza, in quanto all’unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilita’ alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall’essere la Sezione incardinata nell’ambito del Tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell’Ufficio del Tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall’uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potesta’ giurisdizionale delle Sezioni, il secondo dall’espresso riferimento della competenza proprio alla Sezione, il terzo dall’essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari, i cd. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale”. (Cass. 189984/04). “Questi ultimi tre dati, in sostanza, mostrano che, nelle intenzioni del legislatore, seppure ai fini burocratici la Sezione risultasse incardinata nell’ambito dell’ufficio del tribunale (o della Corte) e, quindi, istituita “presso” il Tribunale (o la Corte d’Appello), in ossequio, del resto, al dettato dell’articolo 102 Cost., comma 2, secondo inciso, tuttavia, ai fini della disciplina della competenza costituiva il punto di riferimento di una vera e propria competenza anche nei riguardi dell’ordinaria articolazione di tale ufficio e, quindi, se del caso, delle altre sezioni” (Cass. 19984/04). Tali presupposti non ricorrono nel caso delle sezioni specializzate in materia di proprieta’ intellettuale. Infatti non puo’ ritenersi che queste ultime dispongano di una propria autonoma competenza nei riguardi dell’articolazione dell’ufficio giudiziario cui appartengono.
L’elemento decisivo per pervenire a tale conclusione e’ contenuto nel Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 2, comma 2 che stabilisce che “I giudici delle sezioni specializzate puo’ essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purche’ cio’ non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale”.
In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprieta’ intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Cio’ dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non da’ luogo ad una competenza separata.
Un ulteriore argomento lo si deduce dal Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3 che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprieta’ intellettuale, alla stessa stregua dell’articolo 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere sui rapporti di cui all’articolo 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonche’ della L. Fall., articolo 24 che stabilisce “la competenza del tribunale fallimentare” a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento. Anche il fatto che in conformita’ al “processo del lavoro” e in difformita’ dal “processo agrario”, l’organo giudicante non sia integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall’articolo 50 bis c.p.c. … costituisce elemento che induce a ritenere la non assimilabilita’ della sezione specializzata in materia di proprieta’ intellettuale a quelle agrarie. (cfr. Cass. 23891/06)., Tali argomentazioni sono assolutamente convincenti.
Il parallelo con le sezioni specializzate agrarie non si puo’ in alcun modo fare, in quanto tali sezioni sono composte anche da onorari, cosa che – come evidenziato dalla costante giurisprudenza – le connota di un’oggettiva diversita’ e rende del tutto coerente che tra esse e le sezioni ordinarie del medesimo ufficio giudiziario sorga una questione di “competenza” e non di ripartizione interna degli affari: il legislatore ha voluto per le controverse agrarie un ufficio giudicante “particolare”, con una composizione collegiale formata anche da esperti non togati, e cio’ rende questo ufficio giudicante “particolare” oggettivamente e soggettivamente distinguibile dall’ufficio giudicante – per cosi’ dire “ordinario”, in cui esso si colloca.
Le sezioni specializzate per le imprese non hanno, invece, questa connotazione particolare, contraddistinguendosi solo per le specifiche materie trattate. Ma la specializzazione per materie non e’ certo un indice sintomatico di diversita’ tra giudici e uffici, e’ solo un valore e uno strumento di piu’ adeguata organizzazione per migliorare i tempi e anche la qualita’ – della risposta giudiziaria, ferma restando l’identita’ di ufficio. I tribunali italiani, soprattutto i piu’ grandi, si caratterizzano per questa forte spinta alla specializzazione, che appunto avviene nell’ambito del medesimo ufficio, che rimane unico.
In questa prospettiva, non pare decisivo puntare sul fatto che le sezioni specializzate delle imprese devono essere composte da “magistrati dotati di specifiche competenze” come recita il Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 2, comma 1. Per tutte le funzioni giudiziarie occorrono specifiche competenze e l’esigenza di specializzazione non necessariamente impone la creazione di uffici giudicanti distinti, rispetto ai quali i rapporti sono di “competenza”, ben potendo questa esigenza essere realizzata attraverso le specializzazioni interne nelle varie articolazioni degli uffici giudiziari.
Del resto, uno dei giudici specializzati per antonomasia, il giudice del lavoro, fa parte del tribunale ordinario e ne costituisce un’articolazione interna. Pur se trattasi di un giudice che applica un rito diverso, che si occupa di materie specifiche e iperspecialistiche (quelle di lavoro e previdenza: articoli 409 e 442 c.p.c.) e per il quale addirittura e’ prevista una mobilita’ diversa (quello tra sezione del lavoro e sezione ordinaria e’ di regola un trasferimento vero e proprio, richiedente la legittimazione ordinaria ex articolo 194 ord. giud.), cionondimeno egli e’ e resta un giudice del tribunale di cui fa parte e l’eventuale assegnazione a lui di controversia ordinaria e viceversa involge solo un problema di trasmissione interna del fascicolo.

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