Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23119. Per i contratti a termine reiterati, per la misura risarcitoria non si può fare ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo

In caso di contratti a termine reiterati per la misura risarcitoria non si può fare ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo.

Ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23119
Data udienza 5 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16811/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1540/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che con la sentenza impugnata la Corte appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento da (OMISSIS) volta alla declaratoria di illegittimita’ del termine apposto a plurimi contratti intervenuti tra le parti e alla condanna dell’Azienda al risarcimento dei danni, ha rigettato la sola domanda risarcitoria;
che a fondamento della decisione la Corte rilevava la mancanza di prova del danno patito dal lavoratore per effetto della illegittima apposizione del termine, non potendosi prescindere dalla prova del danno in concreto ai fini della risarcibilita’ del medesimo ai sensi della L. n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5 e 7, presupponendo il tenore letterale di tale ultima disposizione la conversione del rapporto, esclusa nel caso di specie;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il (OMISSIS) sulla base di due motivi;
che l’Azienda Sanitaria ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO

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