Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453. E’ sottratto al pignoramento l’immobile abusivo, che in caso di eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, si trasforma irreversibilmente in res extra commercium

E’ sottratto al pignoramento l’immobile abusivo, che in caso di eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, si trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene.

Ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453
Data udienza 22 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15662-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3028/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2016;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
letto il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
Il Comune di Roma ha proposto opposizione di terzo avverso un pignoramento immobiliare eseguito ad istanza della (OMISSIS) s.p.a. (nel cui diritto controverso e’ poi subentrata la societa’ ricorrente), deducendo che il complesso immobiliare pignorato era stato realizzato in difformita’ dalla concessione edilizia e in violazione della normativa urbanistica.
Disposta la sospensione della procedura esecutiva, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, prendendo atto dell’acquisizione a titolo originario, da parte del Comune di Roma, del compendio pignorato. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione ricorre la (OMISSIS) s.r.l., con due motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO
La questione sottoposta all’attenzione del Collegio e’ se sia opponibile al creditore procedente, che abbia regolarmente trascritto il pignoramento immobiliare, l’acquisizione a titolo originario in favore del Comune prevista dalla legislazione urbanistica per le costruzioni realizzare in carenza di concessione (oggi licenza) edilizia o difformemente da essa.
Sul punto va ribadito quanto gia’ osservato da questa Corte: l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformita’ o assenza della concessione, emessa dal Sindaco ai sensi della L. n. 47 del 1985, articolo 7 che si connota per la duplice funzione di sanzionare comportamenti illeciti e di prevenire perduranti effetti dannosi di essi, da’ luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l’ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorita’ della relativa trascrizione e/o iscrizione. La fattispecie e’ assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l’ipoteca, giacche’ l’immobile abusivo e’ destinato al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene (Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 26/01/2006, Rv. 587403).
Non essendo state prospettare ragioni di diritto per le quali modificare il citato orientamento, il ricorso deve essere rigettato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, poiche’ nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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