Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14 dicembre 2017, n. 55828. L’inammissibilità delle doglianze che ripropongono in Cassazione questioni di merito

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6.2. Sulla scorta di tali premesse in fatto ed in diritto, la Corte distrettuale ha correttamente confermato il giudizio di colpevolezza in considerazione del fatto che (OMISSIS), nella sua veste di custode giudiziale, aveva la disponibilita’ e la responsabilita’ dei beni, di tal che, in assenza di alcuna denuncia di furto e di una verosimile ricostruzione alternativa, la sottrazione di essi deve essere imputata al proprietario pignorato, unico soggetto interessato ad appropriarsene.
7. Con il terzo motivo (concernente l’applicazione delle circostanze ex articolo 62-bis cod. pen.), il ricorrente deduce una censura sviluppata sul piano del merito, parimenti non coltivabile nella sede di legittimita’.
7.1. Come questa Corte ha piu’ volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
Elementi di segno positivo che, nella specie, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, congruamente valorizzando i precedenti penali e pendenze giudiziarie dell’imputato, che ne illustrano negativamente la personalita’, nonche’ il comportamento processuale scevro da alcuna manifestazione di resipiscenza (v. pagina 3 della sentenza).
8. Infine, quanto alla sentenza allegata alla memoria, occorre rilevare che la produzione effettuata in udienza e’ intempestiva e, pertanto, irricevibile.
Ad ogni modo, l’allegazione e’ tesa ad una rivisitazione di merito, estranea allo scrutinio di questa Corte.
Cio’ a tacer del fatto che la sentenza riguarda l’annullamento del pignoramento del 100% delle quote della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, dunque di un bene ben diverso da quelli de quibus.
9. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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