Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57224. Una condotta oltraggiosa deve ritenersi posta in essere in udienza anche là dove l’espressione ingiuriosa sia contenuta in scritti difensivi

Una condotta oltraggiosa deve ritenersi posta in essere in udienza anche là dove l’espressione ingiuriosa sia contenuta in scritti difensivi, in quanto atti destinati all’attenzione del giudicante e delle altre parti processuali, nella previa definizione della nozione stessa di udienza quale seduta in cui si svolge l’attività giudiziaria del magistrato

Sentenza 21 dicembre 2017, n. 57224
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SCALIA LAURA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI.
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore: l’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) si riporta ai motivi ed eccepisce intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2015, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella resa, all’esito di giudizio ordinario, dal locale Tribunale che aveva condannato l’imputato, (OMISSIS), per i reati di calunnia aggravata ed oltraggio a magistrato in udienza (articoli 368 e 343 cod. pen.), commessi in danno di un Giudice onorario del Tribunale di Pordenone, (OMISSIS), nel corso del giudizio in cui il prevenuto veniva giudicato per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa.
Hanno ricevuto conferma le statuizioni civili di condanna dell’imputato.
2. Ricorre per cassazione, in proprio, (OMISSIS) che articola sedici motivi di ricorso che vengono riportati nei termini che seguono, nell’osservanza del disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Per i primi cinque motivi di ricorso, l’imputato fa valere violazioni d’indole processuale e vizi di motivazione denunciando: la nullita’ dell’impugnata sentenza perche’ la disposta notifica in rinnovazione dell’avviso dell’udienza in appello era stata effettuata per compiuta giacenza e non nelle mani dell’imputato; la violazione del diritto di difesa per il diniego frapposto dalla Corte di merito alla produzione di documenti allegati a memoria difensiva e per omessa concessione di termine a difesa all’udienza del 21 luglio 2011 all’avvocato (OMISSIS), nominato in primo grado, con conseguente nullita’ della sentenza emessa dal Tribunale e, ancora, per omessa motivazione sul punto; nullita’ della sentenza di primo grado per rigetto dell’istanza di rinvio motivata da concessione di un termine a difesa dell’avvocato (OMISSIS), per l’udienza del 13 maggio 2013.
2.2. Con il sesto motivo si denuncia l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza per avere i giudici di appello ritenuto integrato il delitto di calunnia nei contenuti di un atto difensivo redatto dall’imputato nel procedimento per rimessione del processo introdotto, ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. pen., avverso il giudice (OMISSIS).
2.3. Con il settimo e l’ottavo motivo si deduce la contraddittorieta’ logica espressa dalla Corte di appello e dal Tribunale nell’assunta decisione con cui, da una parte avevano assolto l’imputato dai fatti correlati all’accusa rivolta al magistrato di aver portato presso il proprio domicilio il fascicolo d’ufficio per redigere la sentenza, apprezzando che non costituisse reato una siffatta condotta, e dall’altra avevano invece ritenuto integrato il reato di calunnia nella denuncia sporta dall’imputato circa l’accompagnamento coattivo disposto dal giudice (OMISSIS) dei testimoni sentiti nel processo per diffamazione, celebrato ai danni del (OMISSIS).
Anche siffatta condotta non sarebbe stata infatti integrativa di reato e come tale non avrebbe potuto, a sua volta, sostenere l’accusa di calunnia.
2.4. Con il nono, il decimo ed undicesimo motivo si deduce che la Corte di appello avrebbe, incorrendo in vizio di motivazione, rigettato le deduzioni difensive sulla inutilizzabilita’, per non esserne provata l’esistenza agli atti e, comunque, la loro riferibilita’ all’imputato, di due memorie difensive, dall’apprezzato contenuto calunniatorio, avendo il (OMISSIS) finanche disconosciuto la paternita’ delle prime.
2.5. Con i motivi tredicesimo e quattordicesimo si fa valere la violazione di legge nell’apprezzamento operato dalla Corte di appello di Bologna sulla integrazione del reato di oltraggio a magistrato in udienza (articolo 343 cod. pen.) per i contenuti di memorie formate dall’imputato per l’udienza. Si sarebbe trattato infatti di mere comunicazioni scritte, come tali mancanti di una immediata percepibilita’ da parte di quanti erano presenti in aula, e comunque prodotte in assenza dell’imputato.
Le dichiarazioni contenute negli atti sarebbero state scriminate dall’esercizio del diritto di critica o comunque avrebbero meritato il riconoscimento delle attenuanti; inoltre nell’impugnata sentenza non sarebbero state indicate le frasi ritenute oltraggiose.
2.6. Con il quindicesimo motivo si denuncia per arbitrarieta’, illogicita’ e violazione di legge il diniego delle attenuanti generiche, giudizio per il quale la Corte di appello non avrebbe stimato la posizione dell’imputato, lavoratore e persona per bene, nell’incoerenza, inoltre, dell’esplicitato giudizio di prognosi in difetto di contestazione sulla recidiva.
2.7. Con il sedicesimo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione dei reati in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, non valendo in contrario segno la sospensione dei termini ritenuta dalla Corte territoriale, vicenda che non avrebbe comunque consentito di superare, all’epoca dell’adottata decisione, il termine finale di prescrizione.
L’imputato conclude quindi in via preliminare per la declaratoria di prescrizione ed in subordine per l’annullamento dell’impugnata sentenza ai fini civilistici con conseguente revoca del concesso risarcimento del danno o con sua “rimodulazione” in melius.
3. Il 14 aprile 2017 la costituita parte civile, (OMISSIS), a mezzo di difensore di fiducia, ha presentato memoria, argomentando nel senso del rigetto dei motivi di ricorso articolati dal prevenuto.

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