Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57228. La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio a dare o promettere denaro o utilità mediante un atto contrario ai doveri d’ufficio, integra, se rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione

La sollecitazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio a dare o promettere denaro o utilità mediante un atto contrario ai doveri d’ufficio, integra, se rifiutata, il delitto di istigazione alla corruzione. La condotta può essere contestata anche nel caso di un componente di una lista civica rappresentata in consiglio comunale rispetto all’adozione di un atto consiliare favorevoli agli interessi di un privato.

Sentenza 21 dicembre 2017, n. 57228
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (AMM.RE UNICO (OMISSIS));
avverso la sentenza del 20/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCALIA LAURA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore: l’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2015, la Corte di appello di Roma, su impugnativa dell’imputato, (OMISSIS), e della (OMISSIS) a r.l., chiamata a rispondere in via amministrativa dell’operato del primo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, parzialmente riformando la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Civitavecchia, ha ridotto la sanzione pecuniaria, revocando quella interdittiva gia’ applicata, a (OMISSIS) cit., quale ente che aveva tratto vantaggio dalla condotta di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio commessa, nel suo interesse, da (OMISSIS), amministratore unico e legale rappresentante (ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 cit., articolo 5, comma 1, lettera a), articolo 6 e articolo 25, commi 2 e 5, in relazione all’articolo 319 c.p. e articolo 322 c.p., commi 2 e 4).
Si e’ nel resto confermato il giudizio di penale responsabilita’ del (OMISSIS), componente del consiglio comunale di (OMISSIS), per avere costui, in concorso con altri, giudicati separatamente, istigato un pubblico ufficiale in servizio presso il Comune di (OMISSIS) a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, consistente nel redigere un parere favorevole all’approvazione di una proposta di convenzione urbanistica di attuazione di un piano di lottizzazione (in variante Legge Regionale n. 36 del 1987, ex articolo 4), a cui il legale rappresentante della (OMISSIS), mandante e finanziatore, era direttamente interessato, dietro la promessa di un compenso di ventimila Euro, offerta respinta.
2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza la societa’ (OMISSIS) con tre motivi di annullamento.

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