Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per associazione mafiosa, se è passato un apprezzabile lasso di tempo tra accertamento in sede penale e formulazione del giudizio di prevenzione, l’attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva per il 416-bis, dal ruolo svolto nelle attività del clan, dall’assenza di prove sulla sua cessazione ecc.

Sentenza 26 settembre 2017, n. 44370
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG Dr. Roberto ANIELLO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di (OMISSIS) e dei terzi interessati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di MILANO ha confermato il decreto 22/9/2016 del Tribunale di MONZA con revoca della confisca di parte della polizza vita accesa da (OMISSIS) il 16/1/2015 fino alla concorrenza di 25.000,00 Euro e ha poi rigettato l’appello contro il decreto del Tribunale di MONZA che aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di (OMISSIS) e la misura patrimoniale della confisca nei confronti di (OMISSIS), moglie del proposto, e dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ l’appello nei confronti del decreto integrativo del Tribunale di MONZA del 16/9/2016.
2. I ricorrenti hanno articolato due motivi di ricorso.

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