Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 marzo 2018, n. 10759. Non e’ configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio ex articolo 318 c.p. – nel testo vigente prima delle modifiche della L. n. 190 del 2012 nei confronti del Presidente di una societa’ di gestione di una tratta autostradale, perche’, pur rivestendo quest’ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non puo’ essere considerato un pubblico impiegato

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 marzo 2018, n. 10759.

Non e’ configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio ex articolo 318 c.p. – nel testo vigente prima delle modifiche della L. n. 190 del 2012 nei confronti del Presidente di una societa’ di gestione di una tratta autostradale, perche’, pur rivestendo quest’ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non puo’ essere considerato un pubblico impiegato. La ipotesi criminosa in questione, nella formulazione antecedente alla novella recata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che e’ quella che qui interessa ratione temporis, se riferita all’incaricato di un pubblico servizio, richiede, stante l’espressa previsione dell’articolo 320 c.p., che quest’ultimo rivesta (anche) la qualita’ di pubblico impiegato. Tale nozione, infatti, implica un legame tra il soggetto e lo Stato o altro ente pubblico caratterizzato da un provvedimento amministrativo di nomina e da un rapporto di lavoro subordinato, e non e’ influenzata dai mutamenti intercorsi sul terreno del rapporto di lavoro pubblico per effetto della c.d. privatizzazione del pubblico impiego di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, considerato che l’articolo 59 di tale decreto stabilisce che “resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita’ penale per i dipendenti di amministrazioni pubbliche”.

Sentenza 9 marzo 2018, n. 10759
Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
Udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di ROMA si riporta alle conclusioni del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 10.3.2015 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto, disponendone la sospensione condizionale, riconoscendo la responsabilita’ del predetto in ordine al reato di cui all’articolo 318 c.p., comma 1, cosi’ riqualificata – sin dalla prima sentenza l’originaria imputazione di concussione di cui al capo 3).
2. Come emerge dalla ricostruzione dei Giudici di merito la vicenda riguarda l’ottenimento in tempi rapidi da parte dell’ANAS – tramite la societa’ (OMISSIS) – dell’autorizzazione richiesta dalla societa’ (OMISSIS) srl – facente capo, tra gli altri, a (OMISSIS), consigliere comunale di (OMISSIS) e (OMISSIS), imprenditore – per la costruzione/ampliamento in fascia di rispetto autostradale di una strada di accesso al polo produttivo del Comune di (OMISSIS) e la realizzazione di opere connesse al suddetto progetto urbanistico. In tale contesto si inseriscono i ruoli degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) che, dipendenti della societa’ Autostrade ed addetti alla istruttoria diretta alla determinazione finale e quali pubblici ufficiali hanno indotto (OMISSIS) e (OMISSIS) a consegnare loro due buste contenenti rispettivamente 11.000,00 Euro per ottenere in tempi rapidi la detta autorizzazione.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce:
3.1. Inosservanza dell’articolo 2 c.p. ed erronea applicazione dell’articolo 320 c.p. avendo la Corte di appello omesso di applicare, nella specie, la previgente formulazione dell’articolo 320 c.p. che implicava la verifica dell’elemento previsto in tale norma della esistenza di un rapporto di pubblico impiego in capo al ricorrente.
3.2. Mancata assunzione di prova decisiva in relazione all’omesso esame del teste dott. (OMISSIS) indicato nei motivi di appello ed omessa valutazione della documentazione prodotta all’udienza del 7.11.2016. La testimonianza del consulente del lavoro, in particolare, avrebbe chiarito il rapporto di impiego tra il ricorrente e la Societa’ (OMISSIS), esigenza conseguita alla diversa qualificazione del fatto in primo grado.
La documentazione avrebbe provato che il ricorrente non rivestiva la qualita’ di pubblico impiegato, essendo il rapporto di lavoro di natura del tutto privatistica, non essendosi – per di piu’- svolto alcun concorso per l’assunzione.
3.3. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta qualifica di organismo di diritto pubblico della societa’ (OMISSIS) s.p.a. e della qualita’ di “incaricato di pubblico servizio” del ricorrente. La Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta sin dal primo grado dalla difesa, in assenza della produzione da parte dell’Accusa, alla quale incombeva l’onere, del contratto di concessione stipulato con l'(OMISSIS) il 12.10.2007 sul quale si fa leva ai fini in esame. Risultano travisate le prove – segnatamente la testimonianza dell’ing. (OMISSIS) e le dichiarazioni dell’imputato – che escludevano in capo al ricorrente il compito di esprimere un parere discrezionale, incombendogli solo una mansione tecnica in sede di sopralluogo, tenuto conto del ruolo determinante che aveva, da un lato, l’istruzione preliminare del Tronco Milanese in relazione alla formazione del provvedimento finale e, dall’altro la discrezionalita’ riconosciuta all'(OMISSIS).
3.4. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’ (articoli 63 e 210 c.p.p.) e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla posizione processuale del teste della pubblica accusa (OMISSIS). La quale non puo’ essere mutata – secondo quanto assume la Corte di appello – solo all’esito della valutazione del primo Giudice che ne avrebbe individuato la posizione di compartecipe nel medesimo reato. Al contrario – come aveva dedotto la difesa nel corso del dibattimento – detta posizione era emersa sin dalla fase delle indagini preliminari ed erroneamente – in violazione degli obblighi a riguardo espressi dalla conforme giurisprudenza di legittimita’ – i Giudici di merito non avevano riconosciuto in capo al (OMISSIS) la sussistenza di indizi di reita’ sia in relazione al medesimo reato che a reati connessi (v. memorie depositate all’udienza del 25.2.2014 e 23.10.2014). Pertanto, erroneamente il (OMISSIS) e’ stato sentito come teste e le relative dichiarazioni risultano colpite da inutilizzabilita’.
3.5. Inosservanza degli articoli 195 e 526 c.p.p.. Il (OMISSIS), rivelando il contenuto delle affermazioni fatte da (OMISSIS) e (OMISSIS) in occasione dell’ipotetico accordo, riveste la posizione di teste de relato, le cui dichiarazioni avrebbero necessitato – a pena di inutilizzabilita’ – della conferma della fonte diretta, nella specie non ottenuta perche’ i coimputati si sono avvalsi della facolta’ di non rispondere. E la prova di resistenza conduce alla assenza di prova del presunto pactum sceleris che solo sulle dichiarazioni del (OMISSIS) si fonda.
3.6. Inosservanza dell’articolo 192 c.p.p. e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale del (OMISSIS), in ordine alla quale e’ stato omesso qualsiasi vaglio di attendibilita’ nonostante i numerosi elementi emersi che la inficiavano. La doglianza a riguardo espressa con il secondo motivo di appello non ha trovato riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.
3.7. Violazione degli articoli 191 e 546 c.p.p. in relazione alla utilizzazione ai fini della decisione di prove documentali non legittimamente acquisite: in particolare, si tratta dei documenti prodotti dal P.M. alla udienza del 17.7.2014 estratti da internet in ordine ai quali non risulta essere mai stata sciolta la riserva di acquisizione da parte del Tribunale e sulla quale, ciononostante, si e’ fondata la decisione di primo grado. Investita della questione, la Corte di appello ha espresso una risposta non congruente che fa leva sulla qualita’ dell’atto ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., senza considerare l’assenza di un legittimo provvedimento di acquisizione.
3.8. Violazione degli articoli 125, 192 e 546 c.p.p. e vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione di prove introdotte dalla difesa e per travisamento delle intercettazioni telefoniche. La Corte ha attribuito a due conversazioni un contenuto ritenuto riferito a dazioni di denaro, in assenza di un chiaro riferimento (“due buste con n. 11 copie”) e nonostante la difesa avesse prodotto documentazione proveniente dalla (OMISSIS) secondo la quale la (OMISSIS) srl ebbe a depositare ben undici documenti alla predetta (OMISSIS), con congruo riferimento alle captazioni.
3.9. Omessa motivazione in relazione al secondo motivo di appello relativo alla valutazione della deposizione (OMISSIS), in ordine al quale non sono stati considerati i molteplici profili proposti.
3.10. Inosservanza degli articoli 62 bis, 132 e 133 c.p.. La Corte di appello ha rinviato alla prima decisione senza autonoma valutazione a riguardo ed escludendo le attenuanti generiche erroneamente sulla base dell’intensita’ del dolo che non e’ previsto dall’articolo 62 bis c.p. e sulla mancata collaborazione dell’imputato, non riscontrabile nella specie.
4. Con motivi nuovi si deduce:
4.1. Violazione dell’articolo 590 c.p.p. in relazione alla omessa trasmissione alla Corte di legittimita’ adita della perizia trascrittiva delle intercettazioni telefoniche e dei verbali di udienza integrali redatti a seguito di fonoregistrazione, la cui mancanza in atti frustra la fondatezza dei motivi dedotti. La richiesta di integrazione rivolta dalla difesa alla cancelleria del giudice a quo risulta inevasa e, pertanto, la stessa difesa deposita la predetta documentazione processuale, in funzione della verifica dei motivi proposti pure indicati nell’atto difensivo.
4.2. Intervenuta prescrizione del reato. Si segnala l’indicazione della data di prescrizione al 18.12.2016 alla quale – secondo le annotazioni presenti sul fascicolo di ufficio – sarebbero aggiunti “gg. 90+90 ex articolo 544 c.p.p.”, osservando che ne’ detta ultima previsione ne’ l’articolo 159 c.p. prevede una causa di sospensione della prescrizione pari a 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza. In assenza di qualsiasi altra ipotesi di sospensione si evidenzia come per il reato ascritto al ricorrente si e’ verificata la prescrizione alla data del 20.2.2017.
5. All’udienza del 18.7.2017 questa Corte ha disposto rinvio della trattazione per adesione del difensore all’astensione di categoria dalle udienze.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato sull’assorbente primo motivo.
2. La Corte di appello ha affermato la responsabilita’ del ricorrente in ordine al reato di cui all’articolo 318 c.p. ascrittogli, qualificando la qualita’ da esso rivestita, ritenendolo incaricato di pubblico servizio e non pubblico ufficiale – come ipotizzato dall’accusa – essendo incardinato nell’ambito di una societa’ che e’ ente pubblico in quanto persegue interessi pubblici, ma essendogli estranei poteri autoritativi o certificativi (v. pg. 16 della sentenza impugnata).
3. Nell’operare detta riqualificazione soggettiva non ha considerato la circostanza secondo la quale il fatto risultava commesso mentre era vigente la disciplina dell’articolo 320 c.p. anteriormente alla modifica intervenuta con la L. 6 novembre 2012 n. 190, articolo 1, comma 75, lettera l). Secondo questa previgente disciplina “le disposizioni dell’articolo 318 si applicano anche se il fatto e’ commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita’ di pubblico impiegato”. Non v’e’ dubbio che, trattandosi di elemento costitutivo del reato, ai sensi dell’articolo 2 c.p., debba essere applicata tale previgente disciplina e non la piu’ estesa ipotesi sopravvenuta che non richiede – in relazione ai reati di cui agli articoli 318 e 319 c.p. – che l’incaricato di pubblico servizio sia anche pubblico impiegato.
4. Ebbene, e’ stato gia’ condivisibilmente stabilito che non e’ configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio ex articolo 318 c.p. – nel testo vigente prima delle modifiche della L. n. 190 del 2012 nei confronti del Presidente di una societa’ di gestione di una tratta autostradale, perche’, pur rivestendo quest’ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non puo’ essere considerato un pubblico impiegato (Sez. 6, n. 27719 del 05/02/2013, Grisenti e altri, Rv. 255599). E’ chiarito in motivazione che “la ipotesi criminosa in questione, nella formulazione antecedente alla novella recata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che e’ quella che qui interessa ratione temporis, se riferita all’incaricato di un pubblico servizio, richiede, stante l’espressa previsione dell’articolo 320 c.p., che quest’ultimo rivesta (anche) la qualita’ di pubblico impiegato (che con la prima qualita’, dunque, non coincide: v. per tutte Sez. 5, n. 4284 del 02/03/1983, Fiorenzano, Rv. 158936)… Tale nozione, infatti, implica un legame tra il soggetto e lo Stato o altro ente pubblico caratterizzato da un provvedimento amministrativo di nomina e da un rapporto di lavoro subordinato, e non e’ influenzata dai mutamenti intercorsi sul terreno del rapporto di lavoro pubblico per effetto della c.d. privatizzazione del pubblico impiego di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, considerato che l’articolo 59 di tale decreto stabilisce che “resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita’ penale per i dipendenti di amministrazioni pubbliche””.
5. Nella specie, non v’e’ dubbio che il ricorrente rivestisse all’epoca della commissione del fatto la qualita’ di dipendente della ” (OMISSIS) s.p.a.” e, pertanto, fosse incaricato di pubblico servizio senza essere un pubblico impiegato. Cosicche’, in difetto della qualifica soggettiva richiesta dal reato ascrittogli, il ricorrente imputato doveva essere mandato assolto in relazione ad esso perche’ il fatto non sussiste.
6. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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