Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24295. Nei contratti autonomi di garanzia, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto all’obbligazione garante

Nei contratti autonomi di garanzia, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto all’obbligazione garante, oltre ai vizi della invalidità del contratto, anche l’inesistenza del rapporto principale.

Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24295
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27828-2015 proposto da:
AUTORITA’ PORTUALE DI CATANIA, in persona del sig. CC COMMISSARIO Straordinario legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) STUDIO LEGALE (OMISSIS) – (OMISSIS) -, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) NV, in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
ING. (OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1282/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
FATTI DI CAUSA
In riforma della decisione del Tribunale di Catania n. 4177/2009 che aveva rigettato la opposizione proposta da (OMISSIS) NV (incorporante (OMISSIS) s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale Autorita’ Portuale di Catania – committente dei lavori di appalto assegnati con contratto stipulato in data 8.8.2002 al raggruppamento temporaneo di imprese composto da (OMISSIS) s.r.l., Impresa (OMISSIS) s.p.a.- aveva escusso la polizza fidejussoria per la somma di Euro 447.459,30, condannando la opponente, in solido con i debitori principali, al pagamento della somma ingiunta, la Corte d’appello di Catania, con sentenza 14.7.2015 n. 1282, revocava il provvedimento monitorio, ritenendo fondata la “exceptio doli” formulata dalla garante e rilevando che l’oggetto della polizza fidejussoria rilasciata in luogo di cauzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 101 vigente pro tempore, doveva intendersi limitato ai crediti della stazione appaltante derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto, e piu’ esattamente al recupero di quelle somme erogate all’appaltatore e che fossero risultate non dovute rispetto alla contabilizzazione dei lavori, non potendo pertanto estendersi la garanzia anche a crediti fondati su diversi titoli, quale nella specie la ripetizione d’indebito, per erronei pagamenti effettuati dalla Autorita’ Portuale di Catania, in relazione alla cessione del credito di cui alla fatture (OMISSIS) n. (OMISSIS) tra (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS), importo inerente non a differenze riscontrate nel saldo finale ma alla contabilizzazione del SAL n. 13. La Corte territoriale condannava in conseguenza la stazione appaltante alla restituzione ad (OMISSIS) delle somme gia’ riscosse oltre interessi.
La sentenza di appello, non notificata, e’ stata ritualmente impugnata per cassazione, con due motivi, dalla Autorita’ Portuale di Catania con ricorso notificato in data 26 e 27.11.2015 ad (OMISSIS) NV, Ing. (OMISSIS) s.r.l. societa’ che aveva incorporato (OMISSIS) s.p.a., e (OMISSIS) s.r.l. nella quale si era trasformata mutando denominazione la Impresa (OMISSIS).
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., quale incorporante Societa’ (OMISSIS) s.r.l., nella quale si era fusa per incorporazione (OMISSIS) s.r.l..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *