Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4007. Responsabilità del professionista che nell’ambito di un giudizio di divisione non abbia ottemperato all’ordine di depositare il ricavato della vendita su libretto bancario intestato ai condividenti e vincolato al giudice

Riconosciuta la responsabilità del professionista che nell’ambito di un giudizio di divisione non abbia ottemperato all’ordine di depositare il ricavato della vendita su libretto bancario intestato ai condividenti e vincolato al giudice. In questi casi agisce come ausiliario del giudice.

Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4007
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24807/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA, in persona del suo Procuratore Generale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3790/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS), con conseguente conferma della gravata sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3790/14, del 6 giugno 2014, che – in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 1116/06 del 16 gennaio 2006 – ha riconosciuto la sua responsabilita’, in veste di notaio delegato alla vendita dell’immobile sito in (OMISSIS), nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione, condannandolo al risarcimento del danno nella misura di Euro 61.388,00 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato convenuto in giudizio affinche’ l’adita autorita’ giudiziaria riconoscesse la sua responsabilita’ professionale, in relazione all’incarico summenzionato (conferitogli nell’ambito di un giudizio di divisione pendente tra la (OMISSIS) e (OMISSIS)), per non aver ottemperato all’ordine giudiziale – adottato con provvedimento del 18 aprile 2002 – di depositare il ricavato della vendita immobiliare su libretto bancario intestato ai condividenti e vincolato all’ordine del giudice istruttore, avendo egli, all’esito della fase di primo grado del predetto giudizio divisorio, versato al (OMISSIS) una somma pari al 90% del ricavato della vendita.
Costituitosi in giudizio il (OMISSIS) e richiesta la chiamata in causa del proprio assicuratore, (OMISSIS), il convenuto risultava vittorioso all’esito del giudizio di primo grado. Difatti, la domanda volta ad accertare la responsabilita’ del professionista ed a ricostituire in favore della (OMISSIS) il deposito della somma di Euro 45,464,32, mediante apertura di libretto bancario intestato alla stessa (o con altre modalita’ da stabilirsi da parte del primo giudice), con riconoscimento all’attrice anche dei danni derivati dal comportamento del (OMISSIS), da liquidarsi in via equitativa, veniva rigettata dal Tribunale capitolino, con condanna dell’attrice a rifondere le spese processali al convenuto ed al terzo chiamato.
Il giudice di prime cure, infatti, motivava la reiezione della pretesa attorea – secondo quanto si legge nel presente ricorso – sul rilievo che le statuizioni contenente nella citata ordinanza istruttoria di delega del 18 aprile 2002 (secondo cui il deposito del ricavato della vendita, “in caso di disaccordo delle parti”, avrebbe dovuto compiersi “su libretto bancario cointestato ai condividenti e vincolato all’ordine del g.i.”) sarebbero state superate dalla sentenza emessa il 12 luglio 2003, all’esito del primo grado del giudizio divisorio. Detta pronuncia, invero, disponeva che la somma ricavata dalla vendita fosse ripartita pro quota, e in misura specificamente determinata (“per la quota del 10% a (OMISSIS) e, quindi, per Euro 7.351,51”, nonche’ “per la residua quota del 90% a (OMISSIS)”), tra i condividenti.

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