Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 novembre 2017, n. 27543. Il soggetto tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica, o il gestore delle strade, non hanno l’obbligo di provvedere alla recinzione o segnalazione generalizzata dei perimetri boschivi

Il soggetto tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica, o il gestore delle strade, non hanno l’obbligo di provvedere alla recinzione o segnalazione generalizzata dei perimetri boschivi, né l’obbligo di illuminazione notturna lontano dai centri abitati

Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27543
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26986-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1′ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 368/2015 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 17/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del Tribunale de L’Aquila che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lui proposta nei confronti della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, per i danni riportati dall’autovettura di sua proprieta’ a seguito di collisione con un cinghiale comparso improvvisamente sulla strada.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7/14, aveva riconosciuto la responsabilita’ della Regione Abruzzo, condannandola al risarcimento dei danni quantificati in Euro 4.115.
Il Tribunale de L’Aquila, con sentenza n. 368 del 17/04/2015, riconosciuta la competenza del “foro erariale”, ha ritenuto sussistente la responsabilita’ della Regione ai sensi della L. n. 968 del 1977, articolo 5 in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in caso di delega di funzioni alle Provincie, la Regione e’ responsabile, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Provincie un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attivita’ in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni (Cass., 3, n. 4202 del 21/02/2011, Cass, 3, n. 23095 del 16/11/2010, Cass., 3, n. 8953 del 7/4/2008, Cass., 3, n. 24895 del 25/11/2005; Cass., 3, n. 16008 del 24/10/2003, Cass., 3, n. 13907 del 24/9/2002).
Quanto alla Provincia, il Tribunale ha ritenuto non provata l’esistenza di norme attributive di poteri specifici ed ha rilevato l’esistenza di un giudicato interno sul diniego di legittimazione della Provincia, in conseguenza della mancata formulazione, da parte della stessa di una riserva di appello.

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