Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26515. Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2 è necessario che siano accertate sia l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell’agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta. Ai fini dell’affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell’interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all’esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell’esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell’obbligo di agire con la normale prudenza l’esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l’esito positivo del giudizio.

Ordinanza 9 novembre 2017, n. 26515
Data udienza 21 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22901-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS) anche in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L. in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1448/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) acquistarono nel 1988 dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. una porzione individuata di un fabbricato, comprensiva di due posti auto scoperti nel cortile condominiale nonche’ di alcune parti comuni, tra le quali la quota di comproprieta’ del medesimo cortile.
Nell’atto si faceva riferimento a due diversi elaborati planimetrici, ovvero ad una concessione in sanatoria riguardante i posti auto (in cui figuravano 8 posti auto) e ad un di poco successivo atto di frazionamento catastale anch’esso relativo ai posti auto (in cui figuravano 12 posti auto). Non venivano allegate all’atto di acquisto le planimetrie relative alla concessione di variante in sanatoria e al frazionamento del mappale sul quale insistevano i posti auto.

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